(Allegato A-art. 30)
                              Art. 30. 
 
 
     Comunita', enti, persone giuridiche, associazioni e simili 
 
    1. Gli invii di corrispondenza diretti a comunita', enti, persone
giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di
essi,  sono  consegnati  al  rappresentante  legale  o  al  personale
incaricato. 
    Il legale rappresentante deve indicare l'ufficio o  i  nominativi
delle   persone   incaricate   inviando   all'ufficio   postale    di
distribuzione una comunicazione scritta. 
    2. Per i pacchi, la  consegna  e'  effettuata  sulla  base  delle
indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.