Art. 30. Comunita', enti, persone giuridiche, associazioni e simili 1. Gli invii di corrispondenza diretti a comunita', enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati al rappresentante legale o al personale incaricato. Il legale rappresentante deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta. 2. Per i pacchi, la consegna e' effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.