(Allegato A-art. 32)
                              Art. 32. 
 
 
                   Reclami, rimborsi e indennizzi 
 
    1. Le procedure dei reclami e la determinazione dell'entita'  dei
rimborsi e degli indennizzi, nonche' la  procedura  di  conciliazione
per la risoluzione delle  controversie,  sono  previste  dalla  Carta
della Qualita', ai sensi dell'art.  14  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999, n. 261. 
    2.  Il  reclamo  puo'  essere  presentato   dal   mittente,   dal
destinatario dell'invio, da persona o da associazione dei consumatori
da essi delegata. 
    3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio  1999,
n. 261, per disservizi connessi alla fornitura del  servizio  postale
universale, Poste Italiane risponde nei  limiti  di  quanto  previsto
dalla Carta della Qualita' prevista dall'art. 12 dello stesso decreto
legislativo.