Art. 32. Reclami, rimborsi e indennizzi 1. Le procedure dei reclami e la determinazione dell'entita' dei rimborsi e degli indennizzi, nonche' la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie, sono previste dalla Carta della Qualita', ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 2. Il reclamo puo' essere presentato dal mittente, dal destinatario dell'invio, da persona o da associazione dei consumatori da essi delegata. 3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per disservizi connessi alla fornitura del servizio postale universale, Poste Italiane risponde nei limiti di quanto previsto dalla Carta della Qualita' prevista dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo.