Art. 2 
 
 
                   Modalita' di rilascio del DURC 
 
  1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del  soggetto
titolare dei crediti certificati di cui al comma 1  dell'art.  1  che
non abbia provveduto  al  versamento  dei  contributi  previdenziali,
assistenziali ed  assicurativi  nei  termini  previsti,  emettono  il
predetto documento con l'indicazione che il rilascio e'  avvenuto  ai
sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7  maggio  2012,
n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.
94, precisando l'importo  del  relativo  debito  contributivo  e  gli
estremi  della  certificazione  esibita  per  il  rilascio  del  DURC
medesimo.