Art. 2 1. L'anticipazione di cui all'art. 1 del presente decreto e' pari al 25% dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente richiedente. 2. Gli enti beneficiari provvederanno a riassorbire l'anticipazione di cui al comma 1 in sede di predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario previsto dall'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.