Art. 2 
 
  1. L'anticipazione di cui all'art. 1 del presente decreto  e'  pari
al 25% dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente richiedente. 
  2. Gli enti beneficiari provvederanno a riassorbire l'anticipazione
di cui al comma 1 in sede di predisposizione ed attuazione del  piano
di riequilibrio finanziario previsto dall'art.  243-bis  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.