Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione   degli   studenti
comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla
graduatoria  di  merito   secondo   quanto   previsto   dal   decreto
ministeriale 12 giugno 2013, n.449 citato in premessa, nei limiti dei
corrispondenti  posti  di  cui  alle  tabelle  allegate  al  presente
decreto. 
  2. Ciascuna universita' dispone  l'ammissione  degli  studenti  non
comunitari residenti all'estero in base ad  apposita  graduatoria  di
merito nel limite del contingente ad essi  riservato  definito  nelle
ricordate disposizioni del 18 maggio 2011. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 2 luglio 2013 
 
                                                Il Ministro: Carrozza