Art. 2 
 
Inserimento del TITOLO IV - Informativa via web  al  contraente,  nel
             Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 
 
  1. Nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, nella PARTE II -
Obblighi di informativa - dopo il TITOLO III, e' inserito il seguente
titolo: 
  "TITOLO IV - Informativa via web al contraente. 
  Art. 38-bis (Aree riservate nei siti internet) 
  1. Le imprese prevedono nei  propri  siti  internet  apposite  aree
riservate attraverso le quali ciascun contraente puo'  accedere  alla
propria posizione assicurativa e consultare almeno: 
  a) le coperture assicurative in essere; 
  b) le condizioni contrattuali sottoscritte; 
  c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze; 
  d) per le polizze vita, incluse le  polizze  unit  linked  e  index
linked, e per le operazioni di capitalizzazione, anche il  valore  di
riscatto della polizza; 
  e) per le polizze vita unit linked e index linked, anche il  valore
della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle  quote
o del valore di riferimento; 
  f) per i contratti di responsabilita' civile  per  la  circolazione
dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio. 
  2. L'informativa di cui al  comma  1  comprende  l'indicazione  dei
massimali, del valore del  bene  oggetto  di  copertura,  la  data  e
l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a
fornire al contraente un'informativa completa  e  personalizzata  con
riguardo alla sua specifica posizione assicurativa. 
  3.  Per  i  contratti  stipulati  prima  del  1°   settembre   2013
l'informativa relativa alle condizioni contrattuali di cui  al  comma
1,   lettera   b),   puo'   essere   fornita   anche   mediante   una
rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente puo'  in
ogni caso richiedere  la  pubblicazione  integrale  delle  condizioni
contrattuali sottoscritte. 
  4. Le imprese  aggiornano  le  informazioni  contenute  nelle  aree
riservate con una tempistica coerente con  le  caratteristiche  della
copertura assicurativa a cui si riferiscono ed  indicano  chiaramente
la data di aggiornamento. 
  5. Le imprese  garantiscono  la  correttezza,  la  chiarezza  e  la
trasparenza  delle  informazioni  contenute  nelle  aree   riservate,
mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. 
  Art. 38-ter (Rischi particolari) 
  1. Le imprese  possono  non  attivare  le  aree  riservate  per  le
coperture relative a: 
  a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti; 
  b) grandi rischi; 
  c) rischi agricoli  stipulati  ai  sensi  del  decreto  legislativo
decreto legislativo 29 marzo 2004 n.  102  e  ai  relativi  contratti
integrativi; 
  d) rischi connessi ad eventi specifici circoscritti in un  limitato
arco temporale; 
  e) rischi accessori ad un prodotto o servizio in cui l'importo  dei
premi complessivamente dovuti  per  la  copertura,  indipendentemente
dalle modalita' di rateazione, non sia superiore ai 100 euro. 
  f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati "per  conto
di chi spetta" ai sensi dell'articolo 1891 c.c. 
  2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di
assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad  altri
contratti di finanziamento. 
  Art. 38-quater (Accesso alle aree riservate) 
  1. Le aree riservate sono facilmente individuabili nella home  page
del sito internet dell'impresa. 
  2. L'accesso  e'  consentito  al  contraente  mediante  credenziali
identificative personali rilasciate dall'impresa. 
  3. Nel caso di contratti in forma collettiva in cui gli  assicurati
sostengono  in  tutto  o  in  parte  l'onere  economico  connesso  al
pagamento  dei  premi  o  sono  portatori  di   un   interesse   alla
prestazione,   l'accesso   alle   aree   riservate   e'    consentito
all'assicurato oltre che al contraente. 
  4. Le imprese  garantiscono  la  tutela  della  riservatezza  e  la
protezione dei dati e delle informazioni resi disponibili nelle  aree
dedicate. Il livello di  sicurezza  e'  proporzionato  alle  funzioni
messe a disposizione  del  contraente,  anche  ulteriori  rispetto  a
quelle informative minime di cui all'articolo 38-bis. 
  5. Le imprese garantiscono la gratuita' e  la  continuativita'  del
servizio e la fruibilita' della connessione da  qualsiasi  postazione
ed  indicano  nel  sito  modalita'  di  contatto  idonee  a   fornire
tempestiva assistenza agli utenti nel caso di difficolta' di  accesso
o consultazione dell'area. 
  6.  Le  imprese   inseriscono   nelle   aree   riservate   messaggi
pubblicitari o promozionali a condizione che il contraente abbia reso
preventivo ed espresso consenso e ne garantiscono la riconoscibilita'
mediante una veste grafica  che  non  interferisca  con  i  contenuti
dell'area riservata. 
  Art. 38-quinquies (Informativa sull'attivazione del servizio) 
  1. Le  imprese  rendono  nota  la  possibilita'  di  richiedere  le
credenziali  di  accesso  all'area   riservata,   specificandone   le
modalita', mediante pubblicazione di una apposita  informativa  sulla
home page del sito internet. 
  2. L'informativa di cui al comma 1 e' altresi' resa per iscritto in
occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione. 
  3.  Per  i  contratti  stipulati  prima  del  1°   settembre   2013
l'informativa relativa alle aree riservate di cui al comma 2 e'  resa
in occasione della prima  comunicazione  da  inviare  in  adempimento
degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni  vigenti  o
da disposizioni contrattuali. 
  Art. 38-sexies (Comunicazioni in corso  di  contratto  mediante  le
aree riservate) 
  1. Le imprese possono adempiere agli  obblighi  di  informativa  in
corso di contratto di cui agli articoli 2 e 4 del  Regolamento  ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 e di cui agli articoli 13, 14, 15, 24, 27,  28
e  37  del  presente  Regolamento  mediante  pubblicazione  nell'area
riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati  nell'area  sono
acquisibili su supporto durevole. 
  2. E' fatta salva la facolta' del  contraente  di  richiedere  alle
imprese l'invio dell'informativa  di  cui  al  comma  1  su  supporto
cartaceo.