Art. 3 Entrata in vigore 1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° settembre 2013. 2. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore. 3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le imprese predispongono entro 4 mesi dall'entrata in vigore stessa un piano di adeguamento da realizzare entro i successivi 6 mesi. 4. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del Provvedimento hanno presentato all'IVASS istanza di approvazione di un'operazione societaria straordinaria, i termini di adeguamento di cui al commi 2 e 3 decorrono dalla data di efficacia dell'operazione straordinaria. 5. Per i contratti in forma collettiva di cui all'articolo 38 quater comma 3, introdotto nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, diversi da quelli connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, le imprese possono prevedere l'accesso alle aree riservate solo per i contratti stipulati successivamente al 1° settembre 2013