IL DIRETTORE GENERALE 
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  e  in  particolare
l'art. 4, comma 1-quinquies, con il quale e' istituito un  fondo  con
una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, finalizzato all'efficientamento del  parco  dei  generatori  di
energia elettrica prodotta nei rifugi di  montagna  rientranti  nelle
categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata
al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994,  e  generata  da
pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni,  piccole
centratine idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi  elettrogeni
funzionanti  a  gas  metano  biologico,  con  potenza  elettrica  non
superiore a 30 kW; 
  Visto che il medesimo art. 4, comma 1-quinquies,  prevede  che  con
decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita',
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione  mediante  contributo
delle risorse del fondo, definendo un  tetto  di  spesa  massima  per
ciascun rifugio; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre  2006  della
Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88
del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli
strumenti, i meccanismi, gli incentivi  e  il  quadro  istituzionale,
finanziario  e  giuridico,  necessari  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva  di  energia
da fonti rinnovabili sul  consumo  finale  lordo  di  energia  e,  in
particolare, nei trasporti; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del
22 febbraio 2012 ; 
  Visto l'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, che ha reso indisponibile l'importo pari a 1 milione di euro per
l'anno 2011; 
  Visto l'art. 28-bis del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
che stabilisce la proroga  delle  disposizioni  per  l'incremento  di
efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di
montagna, autorizzando l'ulteriore spesa di 1  milione  di  euro  per
l'anno 2012; 
  Visto il decreto interministeriale 2 agosto 2012  pubblicato  nella
G.U.R.I. n. 254 del 30 ottobre 2012, con il quale e' stato  approvato
il - Bando finalizzato all'efficientamento del parco  dei  generatori
di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle
categorie C, D ed E cui al titolo IV della regola tecnica allegata al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994ยป,  che  definisce  i
requisiti  degli  interventi,  i  termini  e  le  modalita'  per   la
presentazione e l'istruttoria delle domande di accesso al contributo,
per la formazione della graduatoria e per l'erogazione; 
  Viste le domande pervenute in esito al bando  dianzi  indicato,  in
numero di trentotto, delle quali trentacinque sono state istruite con
esito positivo, una e' stata rigettata in quanto priva dei  requisiti
previsti  e  le  restanti  due  sono  oggetto  della   procedura   di
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento  dell'istanza,  di
cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per non avere,
nonostante  le  ripetute  richieste,  integrato   la   documentazione
allegata alla domanda, risultata incompleta; 
  Considerato che questa Direzione  Generale  e'  tuttora  in  attesa
della presentazione per iscritto delle osservazioni degli istanti, in
risposta alla suddetta comunicazione; 
  Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il bando  di
cui al citato decreto interministeriale  2  agosto  2012,  pari  a  1
milione di euro, risultano eccedere il fabbisogno  determinato  dalle
trentacinque  domande  allo  stato  attuale   agevolabili,   pari   a
547.833,25 euro; 
  Considerato  che  l'approvazione  della  graduatoria   e   la   sua
pubblicita'  rivestono  carattere   di   urgenza,   in   quanto   gli
investimenti agevolabili hanno necessita' di  essere  realizzati  nei
rifugi di montagna nel corso della stagione estiva; 
  Ritenuto pertanto, al fine di non vanificare l'effetto positivo del
beneficio che il legislatore ha previsto  in  favore  dei  rifugi  di
montagna, di dover provvedere immediatamente  all'approvazione  della
graduatoria per consentire la realizzazione degli investimenti  entro
il corrente anno, senza attendere quindi l'esito della  procedura  in
corso ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto 10 gennaio 2013 con il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilita'
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 tra gli  altri
al  titolare  del  Centro  di  responsabilita'  Dipartimento  per  lo
sviluppo e la coesione economica; 
  Visto il decreto 7 febbraio 2013 con il quale il Capo  Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica ha proceduto all'assegnazione
delle  disponibilita'  del  bilancio   di   previsione   per   l'anno
finanziario 2013 tra gli altri al titolare della  Direzione  generale
per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi del decreto interministeriale 2 agosto 2012 di cui alle
premesse, e' approvata la graduatoria, riportata nell'allegato A  che
costituisce parte integrante  del  presente  decreto,  dei  programmi
ammissibili al contributo in favore  dei  programmi  di  investimento
finalizzati all'efficientamento del parco dei generatori  di  energia
elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle  categorie
C, D ed E di cui al  titolo  IV  della  regola  tecnica  allegata  al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994. 
  2. In favore delle domande inserite nella  graduatoria  di  cui  al
comma  1  la  concessione  del  contributo   previsto   dal   decreto
interministeriale 2 agosto 2012 e' effettuata  con  separati  decreti
direttoriali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 luglio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Sappino