Art. 2 1. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre 2012, n. 189.