Art. 2. 1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, e' disposta l'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi; ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari entro il 31 luglio di ciascun anno. 2. All'erogazione dei rimborsi si procedera' secondo le modalita' indicate dai soggetti abilitati alla riscossione, sussistendone le condizioni di legge.