(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1. Subordinatamente  alla  messa  a  disposizione  da  parte  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  dell'occorrente  provvista
finanziaria  annuale,  e'  disposta   l'erogazione   dei   contributi
risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei  movimenti  e
partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli  articoli
3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in
calce ai piani medesimi; ciascuna rata sara' posta a disposizione dei
beneficiari entro il 31 luglio di ciascun anno. 
    2. All'erogazione dei rimborsi si procedera' secondo le modalita'
indicate dai soggetti abilitati alla  riscossione,  sussistendone  le
condizioni di legge.