(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile. 
    2. In caso  di  riformulazione  del  piano  di  ripartizione  che
comporti  una  diversa   distribuzione   dei   rimborsi   elettorali,
nell'interesse dei movimenti o partiti politici  che  risultino  aver
percepito meno di quanto legislativamente  previsto  e  salvo  che  i
soggetti percipienti non dimostrino di aver  provveduto  direttamente
alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso
saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data
di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva  e,
qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il  recupero  degli
interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma  dell'articolo
1194 del codice civile. Le  somme  in  tal  modo  recuperate  saranno
quindi messe a disposizione degli aventi diritto. 
    3. Qualora non sia applicabile il comma 1 del presente  articolo,
la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le  modalita'
indicate nel comma 2 del medesimo articolo.