(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1. Una volta  intervenuta  la  definitivita'  dei  piani  di  cui
all'articolo 1, sono  rimessi  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze: 
      a) i contributi attribuiti  ai  partiti  o  movimenti  politici
decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012,  n.
96; 
      b) i contributi a titolo  di  cofinanziamento  non  erogati  ai
partiti o movimenti politici in base all'articolo 2 della  menzionata
legge n. 96/2012; 
      c) le somme derivanti dalla  riduzione  del  5  per  cento  dei
contributi in oggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della  legge
n. 96/2012; 
      d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate
ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 96/2012.