Art. 5. 1. Una volta intervenuta la definitivita' dei piani di cui all'articolo 1, sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze: a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96; b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'articolo 2 della menzionata legge n. 96/2012; c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 96/2012; d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 96/2012.