Art. 2 1. Possono essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati gia' svolgono funzioni operative: coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto; coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa; coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.