Art. 2 
 
  1. Possono essere ammessi ai predetti corsi di  laurea  magistrale,
prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga
alla programmazione nazionale dei posti in considerazione  del  fatto
che i soggetti interessati gia' svolgono funzioni operative: 
    coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli
effetti dell'art. 7, della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2,
da almeno due anni alla data del presente decreto; 
    coloro che risultino in  possesso  del  titolo  rilasciato  dalle
scuole  dirette   a   fini   speciali   per   dirigenti   e   docenti
dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari,  da  almeno  due  anni
alla data del presente  decreto,  dell'incarico  di  direttore  o  di
coordinatore dei corsi di laurea in  infermieristica  attribuito  con
atto formale di data certa; 
    coloro che siano titolari, con atto formale e di  data  certa  da
almeno due anni alla data  del  presente  decreto,  dell'incarico  di
direttore o di coordinatore di uno dei  corsi  di  laurea  ricompresi
nella laurea magistrale di interesse.