Art. 9 
 
 
Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
                               n. 192 
 
  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Norme transitorie). - 1.  Nelle  more  dell'aggiornamento
delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione  della
direttiva 2010/31/UE, le metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni
energetiche degli edifici,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  aprile  2009,  n.  59,
predisposte in conformita' alle norme EN a supporto  della  direttive
2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: 
    a) raccomandazione CTI  14/2013  "Prestazioni  energetiche  degli
edifici - Determinazione dell'energia primaria  e  della  prestazione
energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa  UNI
equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; 
    b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva e invernale; 
    c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale, per la produzione  di  acqua  calda
sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; 
    d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e  deirendimenti
per la climatizzazione estiva; 
    e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi  di  generazione
per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua  calda  sanitaria.
». 
    (( e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli  edifici  -
Requisiti energetici per illuminazione». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo n. 192
          del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11. Norme transitorie. 
              1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme
          europee di riferimento  per  l'attuazione  della  direttiva
          2010/31/UE, le metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni
          energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma  1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile  2009,
          n. 59, predisposte in conformita' alle norme EN a  supporto
          delle direttive 2002/91/CE e  2010/31/UE,  sono  quelle  di
          seguito elencate: 
                a)   raccomandazione   CTI    14/2013    "Prestazioni
          energetiche degli  edifici  -  Determinazione  dell'energia
          primaria  e  della  prestazione  energetica   EP   per   la
          classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente
          e successive norme tecniche che ne conseguono; 
                b) UNI/TS 11300 -  1  Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
          termica  dell'edificio  per  la  climatizzazione  estiva  e
          invernale; 
                c) UNI/TS 11300 -  2  Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
          primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale,
          per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione
          e l'illuminazione; 
                d) UNI/TS 11300 -  3  Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia
          primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; 
                e) UNI/TS 11300 -  4  Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 4: Utilizzo di  energie  rinnovabili  e  di
          altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e
          preparazione acqua calda sanitaria." 
                e-bis) UNI EN 15193 -  Prestazione  energetica  degli
          edifici - Requisiti energetici per illuminazione». 
              Si riporta l'articolo 3 ,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  del  2  aprile  2009,  n.  59
          (Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  4,  comma   1,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
          192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE  sul
          rendimento energetico in edilizia), pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 10 giugno 2009, n. 132: 
              "Art.  3.  Metodologie  di  calcolo  della  prestazione
          energetica degli edifici e degli impianti. 
              1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a)  e  b),
          del decreto legislativo,  per  le  metodologie  di  calcolo
          delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano  le
          norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme
          EN a  supporto  della  direttiva  2002/91/CE,  della  serie
          UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si
          riportano le norme a oggi disponibili: 
                a) UNI/TS 11300 -  1  Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
          termica dell'edificio  per  la  climatizzazione  estiva  ed
          invernale; 
                b) UNI/TS 11300 -  2  Prestazioni  energetiche  degli
          edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
          primaria e dei rendimenti per la climatizzazione  invernale
          e per la produzione di acqua calda sanitaria. 
              2. Ai  fini  della  certificazione  degli  edifici,  le
          metodologie per il calcolo  della  prestazione  energetica,
          sono riportate  nelle  Linee  guida  nazionali  di  cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo.".