Alle province Ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Segretariato generale - Sezione autonomie locali Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali Al Gabinetto del Ministro All'Ufficio legislativo-economia All'Ufficio legislativo-finanze All'ISTAT All'A.N.C.I. All'U.P.I. Al CINSEDO Alle Ragionerie territoriali dello Stato La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema: PREMESSA A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO A.1 Enti di nuova istituzione A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL A.3 Roma capitale B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2013-2015 B.1 Indicazioni generali B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi B.3 Comunicazione dell'obiettivo B.4 Riduzione degli obiettivi annuali C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3 C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento C.6 Altre esclusioni a) Risorse connesse all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma b) Federalismo demaniale c) Investimenti infrastrutturali d) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilita' speciali delle Regioni e) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 f) Realizzazione del Museo Nazionale della Shoah D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO D.1 Fondo svalutazione crediti D.2 Fondo pluriennale vincolato D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO E.1 Contenimento del debito E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria E.3 Contenimento della spesa F. PATTI DI SOLIDARIETA' F.1 Patto regionale verticale F.2 Patto regionale verticale incentivato F.3 Patto regionale orizzontale F.4 Patto orizzontale nazionale F.5 Patto regionale integrato F.6 Tempistica G. MONITORAGGIO H. CERTIFICAZIONE H.1 Prospetti allegati alla certificazione H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio b) Limiti agli impegni per spese correnti c) Divieto di ricorrere all'indebitamento d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale e) Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza I.2 Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2013-2015 M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE PREMESSA La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013) disciplina il patto di stabilita' interno per il triennio 2013^2015 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Per il triennio 2013-2015, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali - nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria - e' perseguito non mediante una modifica degli obiettivi del patto di stabilita' interno, che restano invariati, ma attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dall'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 951 , come modificato dall'articolo 1, commi 119 e 121 della legge di stabilita' 2013, che prevede: - al comma 6 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, esclusi quelli di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 742 , per l'importo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 per l'anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dal 2015. Per gli anni 2013 e 2014, le predette riduzioni hanno trovato opportuna considerazione nel percorso finalizzato alla revisione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 20113 , operata dal comma 380 dell'articolo unico della legge n.228 del 2012 che, in particolare, prevede l'attribuzione ai comuni anche del gettito della predetta imposta prima riservato allo Stato (al quale resta attribuito il solo gettito IMU ad aliquota base sui fabbricati classificati nella categoria catastale D), nonche' la costituzione del fondo di solidarieta' comunale; - al comma 7 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti alle Province della regione Siciliana e della Sardegna di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Una novita' significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilita' interno del 2013, introdotta dall'articolo 1, comma 432, della legge di stabilita' 2013, e' rappresentata dall'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2007-2009 in luogo del triennio 2006-2008. -------- 1 Il decreto legge n. 95 del 2012 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. -------- 2 Il decreto legge n. 74 del 2012 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successivamente modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. -------- 3 Il decreto legge n. 201 del 2011 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'aggiornamento della base di calcolo introduce un elemento implicito di valutazione della virtuosita' degli enti atteso che, in base al predetto aggiornamento, agli enti locali che hanno ridotto gli impegni di spesa corrente nell'esercizio 2009 e' attribuito un obiettivo minore rispetto a quello attribuito agli enti che hanno, invece, incrementato la spesa corrente nello stesso anno. La legge di stabilita' 2013 ha confermato il meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosita'. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 20114 , come riproposto dall'articolo 1, comma 428 della legge di stabilita' 2013, ha infatti disposto che, anche per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilita' interno siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosita' misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilita' interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Per tali parametri, inoltre, il richiamato comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013 ha introdotto un correttivo, finalizzato a considerare anche la realta' socio-economica dei singoli enti locali, mediante la valutazione dei due seguenti indicatori: valore delle rendite catastali e numero di occupati. Infine, il novellato comma 2 dell'articolo 20 ha, altresi', stabilito che, al fine della definizione della virtuosita', non sono considerati parametri diversi da quelli espressamente elencati dallo stesso comma. Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilita' interno, e' disposta l'estensione dei vincoli del patto ad una platea piu' ampia di enti. Da quest'anno, infatti, sono assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, si fa presente che, per rispondere a specifiche esigenze, sono state introdotte ulteriori deroghe ai vincoli del patto che, pertanto, si aggiungono a quelle gia' previste per il patto 2012. Infine, sono confermate, per il 2013, le disposizioni in materia di "patto regionalizzato verticale ed orizzontale" grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. -------- 4 Il decreto legge n. 98 del 2011 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Inoltre, i commi 122 e seguenti, dell'articolo 1, della legge di stabilita' 2013, confermano, estendendolo anche alle province, il cosiddetto "patto regionale verticale incentivato" introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. E' prevista, infatti, l'erogazione di un contributo, nei limiti complessivi di 800 milioni di euro, a favore delle regioni che cedono spazi finanziari ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio che ne fanno richiesta al fine di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Le regioni destinano il contributo all'estinzione anche parziale del debito. L'introduzione del cosiddetto "patto regionale integrato" di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio, e', invece, posticipata di un anno, a seguito della modifica di cui all'articolo 1, comma 433, lettera a), della legge di stabilita' 2013. Infine, l'articolo 1, comma 437, della legge di stabilita' 2013, conferma, anticipandone l'attuazione, il "patto nazionale orizzontale" introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 20125 . A differenza dell'anno 2012, non e' piu' prevista l'attribuzione di un contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari. -------- 5 Il decreto legge n. 16 del 2012 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successi- vamente modificato dall'articolo 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 437, della legge di stabilita' 2013. A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO A decorrere dal 2013 sono assoggettati al patto di stabilita' interno, oltre le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT. Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2013 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2011, risulti superiore a 1.000 abitanti. Pertanto a tali enti dal 1° gennaio 2013 si estende il regime in materia di spese di personale vigente per tutti gli enti gia' sottoposti al patto di stabilita' interno. In particolare si applicano a tali enti anche i vincoli di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, e quelli di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, connessi al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali. Gli enti locali che, a partire dal 2013, sono soggetti per la prima volta al patto di stabilita' interno e, quindi, alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo web http://pattostabilitainterno.tesoro.it,richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalita' di accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/13 alla presente Circolare. Per gli altri enti locali gia' accreditati non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze. Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema. A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 20116 prevede, inoltre, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno delle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del richiamato decreto legge n. 138 del 2011. In particolare, il comma 1 dispone che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 787 e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni. Saranno, infine, assoggettate alle regole del patto di stabilita' interno, non appena ne saranno definite le modalita' con apposito decreto interministeriale, le aziende speciali e le istituzioni (articolo 114, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)8 - ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie - e le societa' cosiddette 'in house', titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o privi di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 1389 , secondo le modalita' definite in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge n. 112 del 200810 . -------- 6 Il decreto legge n. 138 del 2011 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. -------- 7 Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. -------- 8 Il comma 5-bis, dell'articolo 114, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' stato introdotto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. -------- 9 Il decreto legge n. 138 del 2011 e' stato convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, -------- 10 Il decreto legge n. 112 del 2008 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A.1 Enti di nuova istituzione Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente e' stato istituito nel 2010, sara' soggetto alle regole del patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2013. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2010 assumera' come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2011. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009. A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL L'articolo 1, comma 436, della legge di stabilita' 2013, abrogando il comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, implica, diversamente dall'anno precedente, l'assoggettamento al patto di stabilita' interno degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2013, le regole del patto di stabilita' interno si applicano anche agli enti commissariati di cui al citato articolo 143. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico e' assunta quale base di riferimento la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009. A.3 Roma capitale In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale Capitale della Repubblica, l'articolo 1, comma 112, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011), e l'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), hanno previsto una particolare procedura concordata, tra il comune di Roma e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle modalita' di partecipazione al patto di stabilita' interno del comune di Roma, da adottare nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 relativamente al nuovo ordinamento di Roma Capitale. Tenuto conto che il nuovo ordinamento di Roma Capitale, di cui al summenzionato articolo 24 della legge n. 42 del 2009, ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, rubricato "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale", le precitate disposizioni di carattere transitorio sono da ritenere superate. In particolare, la nuova procedura per la determinazione del concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, definita dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n.61 del 2012, prevede che Roma Capitale concordi, entro il 31 maggio di ogni anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze le modalita', nonche' l'entita', del concorso alla realizzazione dei predetti obiettivi. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco deve trasmettere la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale. Circa i contenuti del patto concordato tra lo Stato e il comune di Roma, il successivo comma 2 del citato articolo 12 stabilisce che non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno: - le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del decreto legislativo attuativo n. 61 del 2012; - le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012, previa individuazione, nella legge di stabilita', della copertura degli eventuali effetti finanziari. A tal riguardo, si rappresenta pero' che il disposto di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 61 del 2012, in materia di determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, non ha ancora avuto attuazione, ne' tantomeno sono state appostate nella legge di stabilita' risorse da destinare allo scopo. Pertanto, allo stato non e' possibile procedere all'esclusione delle spese in questione. B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2013-2015 B.1 Indicazioni generali Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012 propone, quale parametro di riferimento del patto di stabilita' interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioe', per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti). I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo. Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare ne' l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione ne' il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'inserimento nell'ambito del saldo del patto di stabilita' interno dell'avanzo di amministrazione non e' consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento. Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 e' ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2007-2009, desunti dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dai commi 2 e 6 del richiamato articolo 31 della legge di stabilita' 2012, come modificati, rispettivamente, dai commi 432 e 431 dell'articolo unico della legge di stabilita' 2013. Le percentuali sono le seguenti: • per le province, pari a 18,8%, per il triennio 2013-2015; • per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 14,8%, per il triennio 2013-2015; • per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 12% per l'anno 2013 e pari a 14,8% per il biennio 2014-2015. Ogni ente dovra' conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore cosi' determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico. Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni operate con altri interventi legislativi. Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, previsto dal comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come sostituito dal comma 428, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi. A seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 3111 della legge n. 183 del 2011, il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dal comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013, dispone che, sulla base dei parametri di virtuosita' di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, gli enti che risultano collocati nella classe degli enti virtuosi conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero. Le province ed i comuni risultanti non virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal predetto decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011); percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Piu' precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti: • per le province pari a 19,8%, per il triennio 2013-2015; • per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 15,8%, per il triennio 2013-2015; • per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 13% per l'anno 2013 e pari a 15,8% per il biennio 2014-2015. -------- 11 Il comma 5 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011 e' stato abrogato dal comma 430, dell'articolo 1, della legge di stabilita' 2013. Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilita' interno 2013-2015, la Ragioneria Generale dello Stato, nelle more dell'emanazione del relativo decreto del Ministero dell'economia e finanze, ha predisposto, sul sito web dedicato al patto di stabilita' interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it, un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui e' indicata la procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2013-2015. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come per gli anni scorsi, calcolare il proprio obiettivo inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo. La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2013-2015 e' costituita da cinque fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/13/P e OB/13/C5000 e OB/13/C1000 relative, rispettivamente, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti. Successivamente alla pubblicazione del decreto relativo alla determinazione degli obiettivi di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, sara' accessibile, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto precompilato che ciascun ente potra' consultare per conoscere il proprio obiettivo. B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO come percentuale data della spesa media Il comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012 prevede che, per il triennio 2013-2015, gli enti soggetti al patto di stabilita' interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante: Parte di provvedimento in formato grafico Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, e' inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2007, 2008 e 2009. Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinera' i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra. Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2013 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non e' esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.). Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2013-2015 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008, 2009) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresi', da escludere la possibilita' di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio gia' presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione dei trasferimenti Il successivo comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone che il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2, dell'articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010. Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene cosi' il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti. In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 dell'articolo 14 prevede che le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni siano ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno. Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti e' stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010. Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del 19 marzo 2012, e con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012. A seguito dell'esclusione, dal calcolo delle predette riduzioni delle spettanze dei comuni, dei contributi in conto capitale assegnati direttamente ai comuni beneficiari disposta dall'articolo 6, comma 15-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le riduzioni delle risorse per i comuni sono state aggiornate con decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012. Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO: premialita' in base alla "virtuosita'" e alla partecipazione alla sperimentazione dei nuovi principi contabili Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati gli enti "virtuosi" e gli enti "non virtuosi". In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosita' sulla base dei parametri individuati dal comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi e' attribuito, per l'anno 2013, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero. I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 431, dell'articolo 1, della legge di stabilita' 2013, introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non puo' essere superiore all'1% della spesa media registrata nel triennio 2007-2009. La definizione dei richiamati parametri di virtuosita', nonche' il riparto degli enti nelle due classi di virtuosita' e i criteri adottati sono individuati, ai sensi del citato comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilita' 2013, con decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- citta' ed autonomie locali. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosita' per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2013-2015. Pertanto, relativamente agli anni 2014 e 2015, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale. Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2013-2015 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2013, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quello degli enti non virtuosi. Per l'anno 2013, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica e' determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, secondo le modalita' indicate alle fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risultera' inferiore a quello che sara' successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del piu' volte citato decreto, non virtuosi. Cio' premesso, si suggerisce che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18, dell'articolo 31, della legge di stabilita' 2012,deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto), sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioe' calcolato applicando le percentuali massime di cui al comma 6 del citato articolo 31. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosita' sara' operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi e l'eventuale rideterminazione delle percentuali, di cui al citato comma 2, dell'articolo 31, per gli enti non virtuosi. Nell'ultima sottofase 3-C, e' definita la riduzione prevista per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 429, della legge di stabilita' 2013, ripropone, infatti, anche per il 2013, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi dei predetti enti da attribuire secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2013 rideterminato (Patti di solidarieta') L'obiettivo individuato con le prime tre fasi e' definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarieta' fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale e orizzontale e patto nazionale orizzontale). La legge di stabilita' 2013 ha riproposto per il 2013: 1. la disposizione recata dal comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 32 della legge di stabilita' 2012 in materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (articolo 1, comma 433, lettera c) della legge di stabilita' 2013); 2. il cosiddetto patto verticale incentivato, previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidita' per estinzione dei debiti (articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilita' 2013). Resta, inoltre, vigente il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all'articolo 4-ter del decreto legge n.16 del 2012. Le citate disposizioni saranno trattate, nel dettaglio, al successivo paragrafo F. Il saldo obiettivo 2013 da considerare sara', dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto di solidarieta'. L'applicazione calcolera' automaticamente il valore obiettivo per il 2013, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero per il patto nazionale orizzontale. Fase 5: riduzione del SALDO OBIETTIVO Gli obiettivi cosi' definiti possono essere ulteriorimente ridotti in base a quanto disposto sia dal comma 122, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e sia dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Il citato comma 122 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno, in base a criteri definiti con il medesimo decreto e per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che non raggiungono l'obiettivo del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna. In base all'articolo 1, comma 384, della legge di stabilita' 2013, per gli anni 2013 e 2014 la sanzione verra' applicata a valere sul fondo di solidarieta' comunale di cui alla lettera b) del medesimo comma. Infine, un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico e' prevista dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate ai sensi del medesimo comma 6-bis, prevede un miglioramento dell'obiettivo programmatico di un importo pari al recupero effettuato. Si rinvia al paragrafo B.4 circa la descrizione puntuale delle due predette riduzioni, i cui importi trovano evidenza nella Fase 5 del prospetto di calcolo degli obiettivi. B.3 Comunicazione dell'obiettivo Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015, con le modalita' ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno (ultimo periodo del comma 19). Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non e' piu' consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2013, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Ne consegue, tra l'altro che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra' piu' essere comunicato. L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno al nuovo indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. B.4 Riduzione degli obiettivi annuali Come anticipato, anche per il 2013 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno. Il predetto comma 438 ha precisato, con interpretazione autentica, che gli effetti finanziari destinati alla riduzione di cui al comma 122 in parola sono soltanto quelli connessi alle sanzioni irrogate agli enti che non abbiano conseguito l'obiettivo fissato dal patto, con esclusione di quelle irrogate a seguito di violazioni formali delle norme sulla comunicazione della certificazione. Tale riduzione dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web quando verra' definita, con il citato decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122. Inoltre, il comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 429, della legge di stabilita' 2013, ripropone anche per il 2013, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'importo della riduzione da attribuire a ciascun ente e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e trova riscontro nella fase 3-C del prospetto degli obiettivi. Infine, un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico e' prevista, per i soli comuni, dal comma 6-bis, dell'articolo 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Il comma 6-bis ha previsto, per i comuni soggetti al patto di stabilita' interno 2012, la non applicazione della riduzione di cui al comma 6 del citato decreto legge n. 95 del 2012 relativa al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna. La ratio di tale norma e' quella di ridurre l'esposizione debitoria dell'ente, ma non anche quella di consentire un miglioramento del saldo finanziario 2012. Infatti, il comma 6-bis prevede che tale minore riduzione, i cui importi, imputati a ciascun Comune, sono stati individuati con decreto del Ministro dell'interno del 25 ottobre 2012, fosse irrilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno e finalizzata esclusivamente all'estinzione del debito inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Cio' posto, le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito dovranno essere comunicate al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2013, secondo le modalita' che verranno definite con apposito decreto del predetto Ministero, e recuperate nell'anno 2013. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine perentorio, la somma verra' recuperata per l'intero ammontare. Al fine di evitare che la restituzione gravi sull'obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno 2013, sara' operato, per l'importo corrispondente al recupero effettuato dal Ministero dell'interno, un miglioramento dell'obiettivo programmatico di ciascun ente coinvolto. In altre parole, le eventuali minori entrate connesse al predetto recupero saranno compensate da una riduzione dell'obiettivo. A tal fine, nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, e' stata prevista un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell'interno. Si ritiene utile segnalare, infine, che, anche per l'anno 2013, ai comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, non si applicano le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 201212 . Ne consegue, pertanto, che, per tali enti, il richiamato comma 6-bis e, quindi, l'eventuale miglioramento dell'obiettivo 2013 a compensazione del recupero delle somme non utilizzate per l'estizione anticipata del debito, non trova applicazione. -------- 12 Articolo modificato dal comma 2, dell'articolo 11, del decreto legge n. 174 del 2012, per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74. C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO I commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropongono, nuovamente, l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilita' interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali gia' previste dalla normativa previgente. A tali esclusioni se ne aggiungono altre introdotte dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nonche' dall'articolo 1, comma 283, della legge di stabilita' 2013. Il successivo comma 17 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno precedenti alla legge di stabilita' 2012 e non previste espressamente dalla stessa. Pertanto, non sono consentite esclusioni dal patto di stabilita' interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dai richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato: 1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti) purche' registrate successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni. 2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purche' effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilita' interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi). L'esclusione delle correlate entrate e' stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese. L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in piu' anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate. Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purche' nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonche' l'effettiva emanazione delle ordinanze. Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'articolo 31, contenga, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali. La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione ad una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni. Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilita' degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto di esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente Circolare). Con riferimento all'esclusione delle spese per interventi calamitosi sostenute utilizzando risorse proprie, il comma 8-bis dell'articolo 3113 prevede che, con apposita legge, le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province per eventi calamitosi, per i quali e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamita' e nei due esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo comma 8-ter. A differenza, quindi, del comma 7, il richiamato comma 8-bis prevede l'esclusione di spese per interventi legati ad eventi calamitosi, ma finanziati con risorse proprie degli enti danneggiati. E' importante sottolineare che l'esclusione di cui al comma 8-bis richiede espressamente una specifica previsione normativa. Pertanto, la stessa esclusione potra' essere operata solo quando sara' emanata la norma richiesta. -------- 13 Il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e' stato introdotto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2012, n. 100. C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento Il comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 114 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 34315 , che aveva equiparato la dichiarazione di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli interventi connessi alla dichiarazione di stato di emergenza. Conseguentemente, l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento e' avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 1 del 2012. Si rammenta che per le predette operazioni l'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in piu' anni, e' operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purche' registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunita' che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente Circolare). -------- 14 Il decreto legge n. 1 del 2012 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. -------- 15 Il decreto legge n. 343 del 2001 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea Come gia' previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonche' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune. La ratio dell'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessita' di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione. Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilita' interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali. La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonche' sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse stesse. Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E. L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purche' relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. In proposito si precisa che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea. Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11, articolo 31, legge n. 183 del 2011). Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non puo' escludere successivamente le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate e' da ritenersi assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'articolo 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre. Tale precisazione si rende necessaria al fine di non alterare i saldi di finanza pubblica. C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3 Per rendere piu' agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per calamita' naturali, grandi eventi e risorse provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune possibili fattispecie. Risorse di parte corrente: 1. L'ente negli anni 2009-2012 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2013, 2014, 2015 etc.); 2. l'ente, nell'anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni gia' assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2012; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100; 3. l'ente, nell'anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2014, 2015; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2013 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2014, 2015. Risorse in conto capitale: 1. L'ente negli anni 2009-2012 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2013, 2014, 2015 etc.); 2. l'ente, nell'anno 2013, incassa 100 a fronte di spese gia' effettuate a valere su altre risorse nel triennio negli anni 2009-2012; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 3. l'ente, nell'anno 2013, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2014 e 2015; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2013 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2014 e 2015. Si ribadisce, inoltre, che le deroghe di cui ai precedenti tre paragrafi non considerano le entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Qualora un ente erroneamente non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno le predette risorse nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non puo' operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Tale precisazione si rende necessaria atteso che l'esclusione delle entrate correlate alle suddette tipologie di spesa e' stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese. C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento Il comma 12 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevede l'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT e delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per il censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico". Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura. Come gia' ribadito l'anno scorso, trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilita' va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti. Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. C.6 Altre esclusioni Nel premettere che non e' stata piu' riproposta l'esclusione, prevista per l'anno 2012 dal comma 13 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, inerente gli investimenti in conto capitale e le risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila, si riportano, di seguito, le altre esclusioni: a) Risorse connesse all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma Per il comune di Parma sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno 2013, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della citta' di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorita' Europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonche' quelle per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. Anche per il 2013 l'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro (comma 14, articolo 31, legge n. 183 del 2011). b) Federalismo demaniale Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, confermando quanto gia' previsto dalla previgente normativa, dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno di un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. I criteri e le modalita' per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato. Conseguentemente, in assenza dell'emanazione delle predette disposizioni attuative, il richiamato comma 15 non e' destinato a trovare applicazione operativa. c) Investimenti infrastrutturali Il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilita' interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilita' di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. Affinche' possa essere emanato il predetto decreto interministeriale attuativo della presente norma, e' necessario che gli enti comunichino ai richiamati dicasteri le dismissioni effettuate nonche' i relativi incassi. Sulla base di tali comunicazioni con il citato decreto sono assegnati a ciascun ente territoriale beneficiario gli importi da escludere dal patto di stabilita' interno; importi che non possono, comunque, essere superiori ai proventi della dismissione effettuata. d) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilita' speciali delle Regioni A seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, il decreto legge n. 74 del 2012 ha previsto, per gli enti colpiti dal predetto sisma, una serie di interventi urgenti nonche' alcune deroghe al patto di stabilita' interno. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 74 del 201216 , prevede che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e presenti nelle apposite contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto legge, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. Tale esclusione opera sia per le entrate che per le spese, sia di parte corrente che di parte capitale. L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate complessivamente nei predetti tre anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, per tutti i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonche' per le province stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1° giugno 201217 , nonche' per tutti i comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 8318 , previa verifica da parte della regione di appartenenza dell'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici in parola, richiesto dallo stesso articolo 67-septies. -------- 16 Articolo modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis), del decreto legge n. 174 del 2012. -------- 17 Il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1° giugno 2012 e' stato modificato ai sensi dell'articolo 11, commi 1-quater e 6-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. -------- 18 Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'articolo 67-septies e' stato successivamente modificato dall'articolo 11, comma 3-ter, lettera a), del decreto legge n. 10 ottobre 2012, n. 174. e) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 Per gli stessi comuni indicati alla precedente lettera d) e' altresi' disposta, dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge n. 74 del 201219 , l'esclusione dal patto di stabilita' interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese che ciascun ente puo' escludere dal patto di stabilita' interno e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione, per ciascun anno. Entro il 30 giugno del 2013 ed il 30 giugno del 2014, le regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario, e ai comuni interessati. f) Realizzazione del Museo Nazionale della Shoah L'articolo 1, comma 283, della legge di stabilita' 2013, ha previsto l'esclusione delle spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah nel limite complessivo di 3 milioni di euro. La predetta esclusione, che opera per il solo esercizio 2013, riguarda sia le spese correnti che quelle in conto capitale. -------- 19 Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5-bis), del decreto legge n. 174 del 2012. D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO Come gia' previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilita' interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilita' interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. Tale disposizione mira a far si' che il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno costituisca un vincolo all'attivita' programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio. L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarita' finanziaria e contabile alla quale l'ente e' tenuto a porre rimedio con immediatezza20 . A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Tale prospetto e' conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, non e' meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma e' finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilita' interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, e' da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall'ente21 . Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sforamento dei vincoli del patto di stabilita' interno puo' essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. -------- 20 Si e' pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233 del 2008 ed il parere n. 421 del 2010. -------- 21 Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n. 547 del 2009. D.1 Fondo svalutazione crediti Si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Al riguardo, si precisa che il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione crediti in quanto l'importo accantonato, com'e' noto, «non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato» (cosi' come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilita' degli enti Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo, pertanto, nell'avanzo di amministrazione vincolato, non rileva ai fini del patto di stabilita' interno. D.2 Fondo pluriennale vincolato L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilita' finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Al fine di pervenire gradualmente ad una applicazione generalizzata delle nuove norme, l'articolo 36 del medesimo decreto ha previsto una sperimentazione biennale (2012-2013) delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile soltanto per alcune amministrazioni, individuate con separato DPCM. Il DPCM 28 dicembre 2011 ha dettato le modalita' di tale sperimentazione, fornendo altresi' l'insieme dei principi contabili generali ed applicati che dovranno informare dal 2014 la gestione contabile degli enti di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nell'ambito del Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, al punto 5.4 viene disciplinato l'istituendo Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito FPV). Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse gia' accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. Il FPV nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d. 'potenziata' di cui all'allegato 1 del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma puo' anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa. Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 si pone l'esigenza di coordinare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata con la disciplina del patto di stabilita'. Pertanto, gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, gia' imputate negli esercizi precedenti, e reiscritte nell'esercizio 2013. Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilita' interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno risultano come di seguito rappresentate: + Accertamenti correnti 2013 validi per il patto di stabilita' interno + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata) -Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa) = Accertamenti correnti 2013 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente. In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione. Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilita' interno. Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno solo per la parte corrente. D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali L'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 200022 dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 4 del decreto legge n. 174 e denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali". Al riguardo si segnala che l'anticipazione va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico") e, trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato, non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La restituzione dell'anticipazione, e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico").Pertanto le risorse in entrata e in uscita oggetto dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione ex articolo 243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli enti locali secondo le modalita' indicate, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno. E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO E.1 Contenimento del debito L'articolo 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali (inclusi quelli non soggetti al patto di stabilita' interno). In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri23 gia' in essere, non superi il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 ha chiarito che il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l'ente locale nell'assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia previsto nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento e non gia' nel triennio di riferimento. Il successivo comma 3 del predetto articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entita' del debito pubblico. Le modalita' attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire: 1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio procapite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; 2) la percentuale annua di riduzione del debito; 3) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla societa' di cui al comma 1 dell'articolo 6 della richiamata legge n. 183 del 2011. Infine, il comma 4 del citato articolo 8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e cioe' la limitazione delle spese correnti e delle assunzioni di personale (diffusamente trattate nel paragrafo I alle lettere b) e d). Resta fermo che fino all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto ad individuare le modalita' attuative per l'operazione di riduzione del debito di cui al comma 3 dell'articolo 8, non opera il disposto di cui ai commi 3 e 4. -------- 22 Articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. -------- 23 Oneri per mutui precedentemente contratti, per prestiti obbligazionari precedentemente emessi, per aperture di credito stipulate e garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi. E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria Il comma 21 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea. E.3 Contenimento della spesa Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 200924 , dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria previste dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilita' della propria attivita' di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilita' interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'articolo 31. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtu' delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Tali Servizi, pertanto, essendo chiamati a svolgere verifiche presso gli enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti dallo stesso. -------- 24 Il decreto legge n. 78 del 2009, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. F. PATTI DI SOLIDARIETA' I singoli obiettivi del patto di stabilita' possono essere modificati attraverso i Patti di solidarieta' fra enti territoriali ossia il patto regionale verticale, il patto regionale orizzontale, il patto regionale verticale incentivato ed il patto nazionale orizzontale, mediante i quali gli enti territoriali possono cedersi spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno. Piu' precisamente, con il patto regionale verticale ed il patto regionale verticale incentivato, le regioni possono cedere propri spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, consentendo ai comuni e alle province interessati di poter beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti. Per il 2013 non e' stata piu' riproposta la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, che per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 prevedeva un alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilita' 2012 da attuare secondo le procedure previste per il patto regionale verticale (D.P.C.M. 9 agosto 2012). Per gli anni 2013 e 2014, infatti, come meglio specificato al precedente paragrafo C.6, lettera e), per i predetti enti e' stata prevista l'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cui al medesimo articolo 7, comma 1-ter. In altre parole, la norma produce effetti non mediante la riduzione dell'obiettivo programmatico, come per l'anno 2012, ma mediante l'esclusione di alcune tipologie di spesa dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno. Infine, con il patto regionale orizzontale ed il patto nazionale orizzontale gli enti locali scambiano spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo. Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'. F.1 Patto regionale verticale Il Patto regionale verticale - disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla legge di stabilita' 2013 - prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per pagamenti in conto capitale. Il comma 138, come modificato dall'articolo 1, comma 434, della legge di stabilita' 2013, prevede che «nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo». A tal fine, ai sensi del comma 138-bis25 , le regioni definiscono i criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 14025 , gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. Circa le modalita' di invio della predetta comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, si rinvia al successivo paragrafo. Si segnala che l'articolo 1, comma 435, della legge di stabilita' 2013 ha abrogato il comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, e pertanto, non e' piu' autorizzato, in favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti. -------- 25 Introdotto dall'articolo 2, comma 33, lettera d), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. -------- 26 Come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lettera e), del decreto legge n. 225 del 2010. F.2 Patto regionale verticale incentivato L'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilita' 2013 ha riproposto, estendendolo anche alle province, il meccanismo del patto verticale incentivato introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari agli enti locali residenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta prevedendo l'erogazione, a favore delle regioni medesime, di un contributo del valore complessivo di 800 milioni di euro (pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti) da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito. Piu' precisamente, e' previsto che a fronte dell'attribuzione alle regioni di un contributo massimo di 800 milioni di euro queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni euro degli 800 milioni da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1, commi 138 e seguenti, della legge n. 220 del 2010. Pertanto, potranno essere ceduti agli enti locali spazi per complessivi 960 milioni di euro, finalizzati a ridurre, per pari importo, il contributo richiesto agli stessi. Gli enti locali beneficiari possono utilizzare tali maggiori spazi solo per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i maggiori spazi finanziari sono destinati anche ai pagamenti per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013. La norma prevede, inoltre, che gli 800 milioni di euro siano attribuiti alle regioni in base alla distribuzione indicata nella tabella allegata al richiamato articolo 1, comma 122, della legge di stabilita' 2013 che puo' essere modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, entro il 30 aprile 2013, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo di 800 milioni e' finalizzato, per 200 milioni, alla cessione di spazi finanziari alle province e, per 600 milioni, alla cessione di spazi finanziari ai comuni. Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entita' degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010) in tempi congrui al fine di permettere alle regioni di rispettare il termine perentorio del 31 maggio previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il patto verticale incentivato. Si ritiene, pertanto, che, salvo diversa disposizione regionale, il termine ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione possa essere il 30 maggio. Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato ed alla conseguente erogazione del contributo previsto a favore delle regioni che cedono spazi finanziari agli enti che ne fanno richiesta, le regioni, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti effettuato con il patto regionale verticale incentivato non e' piu' modificabile dopo il 31 maggio 2013. Si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potra' cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti ma non ridurre gli spazi gia' ceduti con il patto verticale incentivato. Pertanto, ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno, la regione dovra' aggiungere ai dati gia' trasmessi nel modello 4OB/13 per il patto verticale incentivato quelli relativi al patto regionale verticale, inserendo nel prospetto nuovi enti o incrementando la quota di obiettivo attribuita ai singoli enti con il patto verticale incentivato. Con riguardo alle comunicazioni previste ai fini dell'applicazione del patto regionale verticale e del patto regionale verticale incentivato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari concessi finalizzati all'aumento dei pagamenti in conto capitale (patto regionale verticale) ovvero ai pagamenti dei residui passivi in conto capitale (patto regionale verticale incentivato). Le regioni devono trasmettere le predette comunicazioni entro il 31 ottobre (per il patto regionale verticale) ed entro il 31 maggio (per il patto regionale verticale incentivato): - a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante); - mediante il sistema web, utilizzando l'apposito modello 4OB/13 che si trova nell'applicazione dedicata al patto di stabilita' interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto. Entrambe le modalita' di comunicazione sono necessarie al fine di perfezionare l'iter procedurale dei predetti meccanismi. F.3 Patto regionale orizzontale Il Patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri e le modalita' attuative del patto regionale orizzontale sono stabiliti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309. In particolare, i comuni e le province che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalita' di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo. La comunicazione in parola riguarda soltanto gli enti che intendono partecipare al patto regionale orizzontale. Gli enti che non effettuano alcuna comunicazione sono esclusi, pertanto, dalla compensazione. Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita. Pertanto, agli enti locali che nel 2012 hanno partecipato al patto regionalizzato orizzontale sono attribuiti o recuperati, negli anni 2013 e 2014, contributi a compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2012 (come previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali contributi saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2013. Per il 2013, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari gia' esistenti e rinvenienti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012. Premessa, dunque, la possibilita' di effettuare rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalita' sopra esposte, il saldo obiettivo 2013 da considerare sara' quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al patto regionale verticale e/o orizzontale. Si sottolinea che l'anzidetto termine perentorio del 31 ottobre, entro il quale le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale del patto di stabilita' interno che non tenesse conto di tale termine entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si configurerebbe come elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale, in quanto renderebbe possibili interventi "a sanatoria" ad esercizio sostanzialmente chiuso, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali. Considerato che, confidando nella "sanatoria a chiusura dell'esercizio", gli enti potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi, la disciplina regionale del patto di stabilita' interno che si pone in contrasto con le predette disposizioni statali potrebbe pregiudicare nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto medesimo, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. F.4 Patto orizzontale nazionale L'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il patto di stabilita' interno orizzontale nazionale, in base al quale i comuni possono cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno. Piu' precisamente, i comuni che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 luglio 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dal responsabile finanziario, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Via XX settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante) l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso (per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti relativi agli impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013). Entro il medesimo termine i comuni possono variare le comunicazioni gia' trasmesse. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari e' effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Qualora l'entita' degli spazi ceduti superi l'ammontare degli spazi finanziari richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti e' ridotto in misura proporzionale. Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo e' commisurata alla meta' del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione) nel 2013 (calcolata per difetto nel 2014 e per eccesso nel 2015). Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 settembre 2013, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale trova evidenza nella fase 4-A dei modelli di calcolo degli obiettivi programmatici OB/13/C5000 e OB/13/C1000 presenti nell'applicazione web dedicata al patto di stabilita' interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto. Per recepire la suddetta rimodulazione degli obiettivi, gli enti interessati devono accedere in variazione ai predetti modelli OB/13/C5000 e OB/13/C1000 di individuazione degli obiettivi 2013 utilizzando la funzione di "Acquisizione/Variazione Modello". In questo modo il sistema aggiornera' il saldo obiettivo finale. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Si fa presente che non e' piu' previsto il contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari di cui al comma 3 del citato articolo 4-ter. Si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui in conto capitale effettuati, a decorrere dalla data di comunicazione degli spazi finanziari concessi mediante il patto orizzontale nazionale, sia non inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi. A tal proposito, il modello MONIT/13 prevede la rilevazione, nella voce "PagRes", dei pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui al comma 6, articolo 4-ter, del decreto legge n. 16 del 2012. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale (e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013) non potendo essere utilizzati per altre finalita', sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2013, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. F.5 Patto regionale integrato A decorrere dal 2014, operera', ai sensi dell'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 433, della legge di stabilita' 2013, il patto regionale integrato che prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo eurocompatibile, ossia conforme ai criteri contabili europei (vedi oltre), esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. La norma prevede, inoltre, che la regione o la provincia autonoma che concorda il patto risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013, saranno stabilite le modalita' per l'attuazione del patto integrato, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilita' interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario. Il patto regionale integrato, originariamente previsto a decorrere dal 2013, e' stato posticipato al 2014 in quanto non sono ancora disponibili le informazioni necessarie per poter calcolare il saldo obiettivo delle regioni coerente con i criteri europei e al netto della gestione sanita', secondo le modalita' previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tali informazioni saranno disponibili a partire dal 2014. Gia' con l'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 il legislatore ha introdotto l'obbligo della individuazione di un nuovo patto di stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, alludendo in tale ultima previsione alle regole del Sistema dei Conti europei (SEC) utilizzate per la costruzione dell'aggregato dell'indebitamento netto. Le poste che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o da' luogo a flussi di fondi. In assenza di sistematiche ed ordinarie rilevazioni dei fatti di gestione secondo le regole della competenza economica vengono assunti il momento dell'impegno o del pagamento della spesa in relazione al criterio di classificazione (competenza giuridica o cassa) che, per la specifica natura della spesa, piu' si avvicina alle regole europee (Sec'95). Si ritiene, pertanto, utile fin d'ora indicare le principali modalita' ritenute idonee per ricondurre al criterio della competenza economica (accrual), secondo il sistema Sec'95, le singole poste di bilancio, registrate dagli enti territoriali, in vista della futura introduzione del saldo eurocompatibile. Dal lato delle spese, non sono considerate le partite finanziarie relative alle partecipazioni e ai conferimenti, ad eccezione dei conferimenti per ripiano perdite delle societa' partecipate, ritenuti trasferimenti a fondo perduto in conto capitale alle imprese e, quindi, registrati per cassa. Analogamente, sono registrate per cassa le spese sostenute per ripiano perdite e inserite tra gli oneri straordinari della gestione corrente, nell'ambito delle spese correnti. Dal lato delle entrate, le sanzioni per violazione del codice della strada sono considerate come trasferimenti da famiglie, mentre le entrate per permessi da costruire sono considerate come imposte sulla produzione. Le alienazioni di titoli e di partecipazioni sono escluse dal saldo. In base ai predetti criteri, tutti i trasferimenti, comprese le compartecipazioni, le entrate devolute, i tributi speciali e le altre entrate tributarie proprie e le voci assimilate ai trasferimenti come sopra descritto, sia in entrata che in uscita rilevano per cassa, mentre le entrate da imposte, comprese le entrate per permessi da costruire, vengono registrate per competenza. Lo schema che segue riassume le riclassificazioni appena descritte. SALDO EURO COMPATIBILE Parte di provvedimento in formato grafico F.6 Tempistica Patto regionale verticale incentivato - entro il 30 aprile: le regioni che partecipano al patto possono modificare la tabella allegata all'articolo 1 comma 122 della legge di stabilita' 2013 ai fini della distribuzione del contributo di 800 milioni di euro; - la norma non stabilisce un termine ultimo entro cui l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entita' dei pagamenti che puo' effettuare nel corso dell'anno, si ritiene pertanto, salvo diversa disposizione regionale, che questo possa essere posto pari all'ultima data utile per l'applicazione del patto incentivato, ossia al 30 maggio; - entro il 31 maggio: la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Patto orizzontale nazionale - entro il 15 luglio: il comune che prevede di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno puo' comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, l'entita' degli spazi finanziari che e' disposto a cedere; - entro il 15 luglio: il comune che prevede di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno puo' richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, spazi finanziari di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale; - entro il 10 settembre: il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Patto regionale verticale - entro il 15 settembre: l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entita' dei pagamenti che puo' effettuare nel corso dell'anno; - entro il 31 ottobre: regione e province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; - entro il 31 ottobre: la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. Patto regionale orizzontale - entro il 15 ottobre: i comuni e le province comunicano alle regioni e province autonome l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (acquisire) nell'esercizio in corso e le modalita' di recupero (cessione) dei medesimi nel biennio successivo; - entro il 31 ottobre: la regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno; - entro il 31 ottobre: la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Parte di provvedimento in formato grafico G. MONITORAGGIO Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno 2013 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti. A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato. Piu' precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioe' gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le altre esclusioni previste dalla norma. In aggiunta alle informazioni predette, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilita' interno comunicano, alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Tale comunicazione e' finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 439, della legge di stabilita' 2013, che dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (cfr. paragrafo I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al citato articolo 31, comma 26, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilita' interno. Le modalita' di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 19 del richiamato articolo 31, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al patto di stabilita' interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro. it, appositamente previsto per il patto di stabilita' interno. In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto, nessun dato dovra' essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto. Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre; in caso contrario occorrera' modificare, nel sistema, i dati relativi al primo semestre. H. CERTIFICAZIONE Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2013 le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilita' interno (articolo 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183 del 2011, come modificati dall'articolo 1, commi 445 e 446, della legge n. 228 del 2012). A tal fine gli enti, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema in sede di monitoraggio semestrale del patto, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a questa Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. H.1 Prospetti allegati alla certificazione Gli enti che, in base alla predetta certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno trasmettono, altresi', un prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente27 . Inoltre, l'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,28 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari, concessi nell'ambito del patto di stabilita' interno orizzontale nazionale, sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013. In mancanza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. L'eventuale differenza tra l'ammontare degli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale e l'ammontare dei pagamenti di residui passivi di parte capitale (e, per gli enti in sperimentazione, di impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre 2012, con imputazione all'esercizio 2013) viene altresi' recuperata attraverso una modifica peggiorativa, di pari importo, del saldo obiettivo programmatico. Si segnala che la predetta certificazione e il citato prospetto devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziario validamente costituito. Si sottolinea che la richiamata documentazione priva di una delle citate sottoscrizioni non e' ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno. La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Si sottolinea che non possono essere inviate documentazioni diverse da quelle prodotte dal sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. -------- 27 Articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011. -------- 28 Come modificato dall'articolo 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 437, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto di stabilita' interno. Il novellato comma 20 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, stabilisce che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del citato articolo 31 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (trattate diffusamente nel paragrafo I). Una delle innovazioni piu' significative introdotte dalla legge di stabilita' 2013 e' contenuta nella nuova formulazione del comma 20 dell'articolo 31, laddove prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta sono sospese le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno e l'ente e' assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilita', trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26. Fatta eccezione per le fattispecie prevista dal comma 20-bis dell'articolo 31 della legge 183 del 2011 non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta. Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente sottoscritta. H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione Il comma 446 dell'articolo unico della legge n. 228 del 2012 ha introdotto all'articolo 31 il comma 20-bis, il quale stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio saldo finanziario rispetto all'obiettivo programmatico assegnato. Giova ribadire che l'ente locale, ai sensi del precitato comma 29 dell'articolo 31, e' tenuto ad inviare un nuova certificazione anche in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' di cui al comma 28 dell'articolo 31. In sintesi, la certificazione deve essere rinviata anche oltre il termine dei predetti sessanta giorni solo qualora sussistano le seguenti fattispecie: a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia' attestato con la precedente certificazione; b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno; c. in caso di rispetto del patto di stabilita' interno, la nuova certificazione, a differenza della precedente, attesti, per giustificati motivi, la conformita' dei dati a quelli del conto consuntivo. In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i predetti termini, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente. Infine, si rammenta che, ai sensi del comma 32 dell'articolo 31, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno possono essere modificati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina. I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura. La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato "versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, riferite al mancato rispetto del patto di stabilita' interno"), articolo 2 (denominato "somme versate da parte dei comuni e delle province "). In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013. In particolare, il comma 128 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno e' effettuato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20129 , e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. -------- 29 Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013. Da ultimo, si precisa che, nel caso di irrogazione della sanzione per lo sforamento del patto di stabilita' interno 2011, con le modalita' previste dal comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 - nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 -, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce che il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualita' delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento e' all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno. b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2013, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' 2012, non e' possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-2012, cosi' come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione). Qualora la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell'ente locale, rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione e' comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente in attuazione della sanzione di cui alla presente lettera b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento all'erario non puo' essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno perche' altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquita' nei confronti degli enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente effetto diretto sul patto. c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui gia' in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e' destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento e' a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie: 1) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione; 2) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale; 3) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito. Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonche' ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale. Costituisce, altresi', operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attivita' istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma e' necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta' delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilita' interno per il 2012 non puo' ricorrere all'indebitamento nel 2013 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2013 e cosi' via. Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto30 . E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione. Si evidenzia che analoga sanzione e' prevista - in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale - dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge. Si evidenzia, altresi', che il divieto di assunzione, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 11231 e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento. In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come - per effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011- per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma32 . Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si conferma quanto gia' affermato nella circolare n. 15 del 2010 dello scrivente, in ordine alla riconducibilita' alla spesa di personale degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante; -------- 30 Preme sottolineare che, al di la' dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2009. -------- 31 Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133. -------- 32 Si rinvia sul punto - in ordine alle modalita' applicative della disposizione - alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie. e) la riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2009). Pertanto, a titolo esemplificativo, per un ente che non ha rispettato il patto nel 2013 e nel 2009, si ritiene che la sanzione in parola debba essere applicata nel seguente modo: • l'indennita' y spettante nel 2010 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2009 e' pari a: y = x- 30% x, dove x e' l'indennita' corrisposta al 30 giugno 2008; • l'indennita' z spettante nel 2014 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2013 e' pari a: z = y - 30% y, dove y e' l'indennita' corrisposta al 30 giugno 2010. Tale interpretazione trova fondamento nell'inciso «all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che - anche secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 - si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio. Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilita' interno. Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilita' interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2013 comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2014 e cosi' via. Si segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica il disposto di cui all'articolo 77-bis, comma 22, del decreto legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. I.2. Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce I commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' accertato il mancato rispetto del patto di stabilita', le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (richiamate al precedente paragrafo I.1). La rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposta dalla lettera e) del novellato comma 26, e' applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno. Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, e' corredata da una nuova certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilita' interno redatta in conformita' con i prospetti appositamente predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza. I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno I commi 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilita' interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi. In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilita' interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalita' economico-amministrativa del provvedimento adottato. In particolare, il comma 30 dispone la nullita' dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto. L'elusione delle regole del patto di stabilita' interno realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle societa' da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo. Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie, nonche' l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a societa' esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti. Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto o del rispetto artificioso dello stesso. In particolare, il comma in parola assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti - qualora accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie: 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione; 2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilita' interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma. A titolo di esempio, una comune modalita' di elusione potrebbe essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio - in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e contabilita' degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al Titolo IV dell'entrata, mentre le relative spese vanno contabilizzate al Titolo II della spesa, cosi' come vanno contabilizzati ai medesimi Titoli le riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non e' consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa 'per cassa' i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore. Peraltro, l'impropria gestione delle cosiddette 'partite di giro' non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del patto di stabilita' si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio. Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000. Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), puo' avere effetti elusivi dei limiti del patto. Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le societa' partecipate o con altri soggetti con la finalita' esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio. In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 95, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una Pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non da' luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale. I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti Il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 ha potenziato il potere di controllo - in funzione collaborativa - della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, gia' previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della legge n. 15 del 2009. Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali. L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza il controllo gia' previsto per tali enti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005. Il primo comma dell'articolo 148-bis prevede che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».Il comma 2 dell'articolo 148-bis precisa che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali all'ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma. Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarita' della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilita' interno, l'ente interessato sara' tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneita' a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis, comma 3). In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneita' dei provvedimenti correttivi, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria (articolo 148-bis, comma 3). Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 31, legge n. 183 del 2011, per gli amministratori e per il responsabile del servizio economico-finanziario, nella ipotesi in cui le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato conseguito artificiosamente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del patto (Par I.3). Si segnala, inoltre, che, a fini di coordinamento, l'intervento normativo descritto, operato dal decreto legge n. 174 del 2012, ha richiesto la abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 3, comma 1-bis, decreto legge n. 174 del 2012). Le disposizioni contenute nel comma abrogato sono state sostanzialmente riproposte in forma piu' puntuale nel comma 3 dell'articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale inerente al potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno». Tuttavia, nonostante la nuova norma non riproponga tale periodo espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio dell'intervento normativo operato dal decreto legge n. 174 del 2012 in materia di controlli esterni, dall'altro alla logica del meccanismo delle norme sul patto, che la Corte dei conti conservi il potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni, in quanto, come previsto dal predetto articolo 148-bis, accertato il mancato rispetto degli obiettivi, l'ente interessato e' tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nei termini previsti. In altri termini, occorre verificare che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori. Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sara' rispettato. Piu' precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilita' interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. Al riguardo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427 del 2009, come ribadito con deliberazione n. 605 del 2009, ha affermato che l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilita' interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell'esercizio, costituisce una grave irregolarita' gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo. Nonostante la formulazione letterale dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011, deve ritenersi che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilita' interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell'ente medesimo. Infine, si segnala la delibera n. 903 del 9 novembre 2012 adottata dalla sezione regionale di controllo della regione Veneto, alla luce delle disposizioni di nuova introduzione descritte, fornendo una serie di indicazioni utili per una corretta predisposizione dei documenti contabili, allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria ed il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli dell'indebitamento. Segnatamente, con riferimento all'ipotesi di mancata applicazione delle regole del Patto di stabilita' interno, la delibera precisa - come gia' segnalato nel par. I.3 - che «le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertarne il rispetto possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma». Quanto poi alle procedure di programmazione della spesa, la citata delibera, nel ribadire quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge n. 78 del 200933 , precisa che «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, [ ... ] oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 151 TUEL, [ ... ] deve verificare anche la compatibilita' della propria attivita' di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilita' interno e, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio, allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario». -------- 33 Secondo cui «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Su questa scia s'inserisce anche la modifica dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera f, del decreto legge n. 174 del 2012, secondo cui il responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e' tenuto altresi' «alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica». L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL PATTO 2013-2015 Anche quest'anno sono riportati - quali allegati alla presente Circolare - gli schemi esemplificativi che saranno pubblicati sul sito web. - Allegati OB/13/P, OB/13/C5000 e OB/13/C1000 per l'individuazione degli obiettivi 2013-2015 per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti. - Allegato ACCESSO WEB/13 fornisce istruzioni sulle modalita' di accesso al sistema web. M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di patto di stabilita' interno potrebbero generare da parte degli enti locali richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano: a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it; b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/13 alla presente Circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00; c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: drgs.igop.ufficio14@tesoro.it; d) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai seguenti indirizzi e-mail protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it. Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica. Annotazioni finali Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilita' interno, sono consultabili sul sito Internet: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/. Roma, 7 febbraio 2013 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio