Art. 2 
 
 
        Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti 
               e delle specifiche attivita' formative 
 
  1. Il  calcolo  del  contributo  alle  spese  per  l'accreditamento
nazionale e lo svolgimento delle specifiche attivita' formative  puo'
essere  ridotto  ove  sussistano  i  criteri  indicati  nel  presente
articolo, per i seguenti soggetti: 
    1) Ministero della salute; 
    2) Regioni e Province Autonome; 
    3) Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere; 
    4) Aziende ospedaliere universitarie; 
    5) Istituti di ricovero e cura pubblici  e  privati  a  carattere
scientifico; 
    6) Istituti zooprofilattici; 
    7) Altre Amministrazioni Pubbliche dello Stato, delle  Regioni  e
delle Province Autonome; 
    8)  Ordini,  Collegi  professionali  e  rispettive   Federazioni,
nonche' Associazioni nazionali maggiormente rappresentative di cui al
decreto ministeriale 19 giugno 2006; 
    9) Societa' scientifiche. 
  2. Il contributo alle spese di cui al presente decreto  e'  ridotto
di 1/2, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258,22, se
l'evento formativo  organizzato  dai  soggetti  di  cui  al  comma  1
possiede le seguenti caratteristiche: 
    interesse pubblico; 
    assenza di oneri in capo ai partecipanti; 
    assenza di sponsor; 
    aree  o  professioni  sanitarie  carenti  di  specifiche  offerte
formative. 
  3. Il contributo alle spese relativo  alla  formazione  a  distanza
(art.1, comma 1, lettera b) e il contributo alle spese relativo  alla
formazione residenziale, sul campo e mista (art. 1, comma 1,  lettere
c), d), f) e commi 2  e  3)  e'  ridotto  di  1/3,  per  importi  non
inferiori al limite minimo di euro 258, 22, in  favore  di  attivita'
formativa che non gode di finanziamenti di qualsiasi natura  ai  fini
dell'organizzazione  e   dell'erogazione   dell'attivita'   formativa
stessa. 
  4. Il versamento  del  contributo  alle  spese  annuale  ovvero  il
versamento del contributo di specifiche attivita' formative  promosse
o organizzate dai  soggetti  pubblici  o  privati  e  dalle  societa'
scientifiche ai fini dell'attribuzione dei  crediti  formativi,  deve
essere registrato nel sistema  informatico  dell'Age.Na.S,  nell'area
dedicata  al  sistema  di  Educazione  Continua  in  Medicina   della
Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua  e  attribuisce
validita'  a  tutti  gli  effetti  ai  fini  dell'accreditamento  dei
provider  e  dei  crediti  formativi  erogati.   L'attestazione   del
versamento del contributo alle spese deve essere resa disponibile  su
richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua.