Art. 2 1. La presente autorizzazione ha la validita' di quattro anni a decorrere dal 24 maggio 2013 (data di delibera di accreditamento, con scadenza del relativo certificato al 23 maggio 2017) ed e' notificata alla Commissione europea. 2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al precedente comma 1.