IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.»; 
  Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013  con
cui e' stato dichiarato,  fino  al  30  ottobre  2013,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza della grave crisi  umanitaria  in  atto  nel
Regno Hascemita di Giordania; 
  Considerato che nel Regno Hascemita di Giordania  e'  in  atto  una
gravissima crisi di natura umanitaria con  conseguenti  ripercussioni
sul contesto sociale, economico e sanitario del Paese; 
  Considerato che a seguito  di  congiunte  missioni  esplorative  ed
interlocuzioni con le Autorita' locali ed  ONG  operanti  sul  posto,
alle quali hanno partecipato anche rappresentanti  della  Commissione
Europea - Humanitarian Aid and Civil Protection, si rende  necessario
provvedere alla realizzazione, presso il campo profughi nella zona di
Azraq,  di  una  struttura  prefabbricata  modulare  finalizzata   ad
ospitare un ospedale in grado di fornire servizi di primo soccorso  e
la necessaria assistenza medico-specialistica; 
  Considerato che la realizzazione dell'opera sara' effettuata  dalla
Provincia Autonoma di Trento; 
  Considerato che tale struttura verra' poi donata  alla  Federazione
Internazionale della Croce Rossa che ne curera' la gestione; 
  Ravvisata l'imprescindibile necessita' di  assicurare  il  concorso
dello Stato italiano nelle  iniziative  di  soccorso  della  predetta
popolazione, anche nei territori degli Stati limitrofi allo scopo  di
contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di inviare, in un'ottica tesa  a
favorire  il  soccorso  e  l'avvio  della   prima   assistenza   alla
popolazione siriana  rifugiatasi  nel  territorio  Giordano,  risorse
umane  e  materiali  per  fronteggiare  adeguatamente  la  situazione
verificatasi nel predetto  territorio,  anche  mediante  la  piena  e
completa attivazione  delle  componenti  e  strutture  operative  del
Servizio Nazionale della protezione civile di cui agli articoli  6  e
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione
di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a  seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2, della legge 26 luglio 2005, n. 152; 
  Vista la nota del 6 giugno 2013 della Provincia Autonoma di Trento; 
  Sentito il Ministero degli Affari Esteri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di
tutte  le  iniziative   di   carattere   umanitario   finalizzate   a
fronteggiare la grave crisi umanitaria in atto nel Regno di Giordania
in  un  contesto  di  necessaria  solidarieta'   internazionale,   il
Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti  e
delle strutture operative del  Servizio  Nazionale  della  protezione
civile, e' incaricato di garantire, d'intesa con il  Ministero  degli
Affari  Esteri  ed  in  raccordo  con  gli  organismi  internazionali
interessati, l'intervento finalizzato all'assistenza umanitaria della
popolazione proveniente dalla Repubblica Araba di Siria, mediante  la
progettazione, la realizzazione, il trasferimento  e  l'installazione
di una struttura sanitaria prefabbricata di circa 2.000 mq nella zona
di Arzaq in grado di fornire servizi di  primo  soccorso,  assistenza
medica, medico-specialistica e chirurgica. 
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  si  avvale   della
Provincia Autonoma di Trento in qualita' di soggetto attuatore. 
  3. Sulla base di quanto concordato con la Direzione generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli  Affari  Esteri  e  la
Provincia Autonoma di Trento, la struttura sanitaria di cui al  comma
1,  verra'  trasferita  sul  territorio  del  Regno   di   Giordania,
installata in accordo con l'Alto Commissariato per i Rifugiati e  con
la Federazione Internazionale della Croce Rossa, e successivamente  a
quest'ultima donata. 
  4. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  il  Dipartimento  della
protezione civile e' autorizzato a stipulare appositi accordi con  la
Provincia Autonoma di Trento e con il Ministero degli Affari  Esteri,
ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Gli  oneri
di trasporto e di  allestimento  della  struttura  sanitaria  sono  a
carico  della  sopra  citata  Provincia,  con   il   concorso   della
Humanitarian  Aid  and  Civil  Protection.  Il   Dipartimento   della
protezione civile e' autorizzato a ristorare  le  spese  a  tal  fine
sostenute dalla suddetta Amministrazione provinciale. 
  5. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato,
in  via  d'urgenza,  e  ove   necessario,   ad   utilizzare   polizze
assicurative e contratti gia' stipulati anche al  fine  di  garantire
idonea copertura  al  personale  impiegato  nello  svolgimento  delle
attivita' di cui alla presente ordinanza. 
  6. E' autorizzato, inoltre, il rimborso degli oneri sostenuti dalla
Provincia Autonoma di Trento, ivi comprese le spese di  missione  del
personale, da specificare nell'accordo di cui al comma 4. 
  7. La  Provincia  Autonoma  di  Trento  ed  il  Dipartimento  della
protezione civile sono autorizzati a cedere i beni e i  materiali  di
cui alla presente ordinanza  alla  Federazione  Internazionale  della
Croce Rossa anche in deroga all'art. 14 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.