Art. 2 
 
  1. Per l'attuazione delle attivita' da porre  in  essere  ai  sensi
della  presente  ordinanza,  si  provvede  nel  limite   massimo   di
€ 1.200.000,00 che verranno trasferiti  dal  Ministero  degli  Affari
Esteri al Dipartimento della protezione civile. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 agosto 2013 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                             della protezione civile  
                                                   Gabrielli