Art. 2 1. Per l'attuazione delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di € 1.200.000,00 che verranno trasferiti dal Ministero degli Affari Esteri al Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2013 Il Capo del Dipartimento della protezione civile Gabrielli