IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e
dei  livelli  di  occupazione,  in  caso  di  crisi  di  stabilimenti
industriali di interesse strategico  nazionale»  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 5-bis, a tenore del quale: «il Ministro della  salute
riferisce annualmente alle competenti  Commissioni  parlamentari  sul
documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato  di  salute
della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe
in atto e sui loro benefici» e l'art. 1-bis, comma 2,  a  tenore  del
quale: «con decreto del Ministro della salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del  rapporto
di valutazione del danno sanitario (VDS)»; 
  Visto che nelle aree interessate dagli stabilimenti  di  preminente
interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 1 e all'art. 3, comma  1,
del richiamato decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,
l'Azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale  per  la  protezione
dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente,  con
aggiornamento almeno annuale, un rapporto di  valutazione  del  danno
sanitario (VDS) anche sulla base  del  registro  tumori  regionale  e
delle mappe epidemiologiche sulle principali  malattie  di  carattere
ambientale; 
  Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito dalla legge
4  ottobre  2012,  n.  171,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il
risanamento ambientale e la  riqualificazione  del  territorio  della
citta' di Taranto»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa»; 
  Acquisito il parere del Consiglio  superiore  di  sanita',  sezione
III, reso nella seduta del 23 aprile 2013; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e successive modifiche; 
  Considerato   che   e'   necessario    mettere    a    disposizione
dell'amministrazione strumenti tecnici adeguati e uniformi per  poter
efficacemente indirizzare le azioni volte a mitigare,  attraverso  il
riesame delle AIA, il rischio  sanitario  ed  ambientale  nelle  aree
interessate dagli stabilimenti di preminente  interesse  pubblico  di
cui all'art. 1, comma 1 e all'art. 3, comma 1,  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, al fine di accelerarne il risanamento
sanitario e ambientale; 
  Tenuto conto che, ai sensi del citato decreto-legge n. 207/2012, la
continuita'  del  funzionamento  produttivo  degli  stabilimenti   di
preminente interesse pubblico, costituisce una  priorita'  strategica
di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti  profili  di
protezione della salute  e  dell'ambiente,  di  ordine  pubblico,  di
salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi; 
  Ritenuto, pertanto, indispensabile stabilire  criteri  metodologici
utili  per  la  redazione  del  rapporto  di  valutazione  del  danno
sanitario (VDS); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce criteri metodologici utili per la
redazione del rapporto di valutazione del danno  sanitario  (VDS)  in
attuazione dell'art. 1-bis, comma 2,  del  decreto-legge  3  dicembre
2012, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231. 
  2. Per la redazione del rapporto di  VDS  si  applicano  i  criteri
metodologici contenuti nell'allegato A del presente decreto.