Art. 2 
 
 
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  (( a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
  "4-ter.  I  detenuti  e  gli  internati  di  norma  possono  essere
assegnati a prestare la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e
gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche  professionalita'
e attitudini lavorative,  nell'esecuzione  di  progetti  di  pubblica
utilita' in favore della collettivita' da svolgere presso  lo  Stato,
le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le unioni di
comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti  o  organizzazioni,
anche  internazionali,  di  assistenza  sociale,   sanitaria   e   di
volontariato. I detenuti  e  gli  internati  possono  essere  inoltre
assegnati a prestare la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e
gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei  reati  da  loro
commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con  modalita'  che  non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle  previsioni
del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto  di  cui
all'articolo 416-bis del codice  penale  e  per  i  delitti  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si
applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"; 
  a-bis)  all'articolo  30-ter,  comma  2,  la  parola:  "venti"   e'
sostituita dalla  seguente:  "trenta"  e  la  parola:  "sessanta"  e'
sostituita dalla seguente: "cento"; 
  a-ter) all'articolo 30-ter, comma  4,  le  lettere  a)  e  b)  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "a)  nei   confronti   dei   condannati
all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni  anche  se
congiunta  all'arresto;  b)  nei  confronti   dei   condannati   alla
reclusione superiore a quattro  anni,  salvo  quanto  previsto  dalla
lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena"; )) 
  b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1.1 e' soppresso; 
  2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli  cui
sia stata applicata la recidiva  prevista  dall'articolo  99,  quarto
comma, del codice penale" sono soppresse; 
  3) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
  «1-quater. L'istanza di applicazione della  detenzione  domiciliare
e' rivolta, dopo che ha avuto  inizio  l'esecuzione  della  pena,  al
tribunale  di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo  di
esecuzione. Nei casi in cui vi sia  un  grave  pregiudizio  derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di  detenzione
domiciliare di cui ai precedenti (( commi 01, 1, 1-bis e 1-ter ))  e'
rivolta  al  magistrato  di  sorveglianza  ((   che   puo'   disporre
l'applicazione provvisoria della misura. )) Si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, (( comma 4.»; )) 
  (( 4) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. La condanna per il delitto di cui al  comma  8,  salvo  che  il
fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio"; 
  c) l'articolo 50-bis e' abrogato; 
  d) (soppressa). )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 21 della legge 26 luglio  1975,
          n.   354   -   Norme   sull'ordinamento   penitenziario   e
          sull'esecuzione delle misure privative e  limitative  della
          liberta' -, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  9  agosto
          1975, n. 212, S.O. ,come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 21. Lavoro all'esterno. 
              1. I detenuti e gli internati possono essere  assegnati
          al lavoro all'esterno  in  condizioni  idonee  a  garantire
          l'attuazione positiva degli  scopi  previsti  dall'articolo
          15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla  pena
          della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi  1,
          1-ter e 1-quater  dell'articolo  4-bis,  l'assegnazione  al
          lavoro esterno puo' essere disposta  dopo  l'espiazione  di
          almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque
          anni.   Nei   confronti   dei   condannati    all'ergastolo
          l'assegnazione puo' avvenire dopo  l'espiazione  di  almeno
          dieci anni. 
              2. I detenuti  e  gli  internati  assegnati  al  lavoro
          all'esterno sono avviati a prestare  la  loro  opera  senza
          scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria  per  motivi
          di  sicurezza.  Gli  imputati  sono   ammessi   al   lavoro
          all'esterno   previa   autorizzazione   della    competente
          autorita' giudiziaria. 
              3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro  deve
          svolgersi  sotto  il  diretto  controllo  della   direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale. 
              4. Per ciascun condannato o internato il  provvedimento
          di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo  dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
          dell'articolo 20 si applicano anche  ai  detenuti  ed  agli
          internati  ammessi  a  frequentare  corsi   di   formazione
          professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 
              4-ter. I detenuti e  gli  internati  di  norma  possono
          essere assegnati a prestare la propria attivita'  a  titolo
          volontario e  gratuito,  tenendo  conto  anche  delle  loro
          specifiche  professionalita'   e   attitudini   lavorative,
          nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in  favore
          della  collettivita'  da  svolgere  presso  lo  Stato,   le
          regioni, le province, i comuni, le  comunita'  montane,  le
          unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
          o  organizzazioni,  anche  internazionali,  di   assistenza
          sociale, sanitaria e di  volontariato.  I  detenuti  e  gli
          internati possono essere inoltre assegnati  a  prestare  la
          propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
          delle famiglie delle vittime dei reati  da  loro  commessi.
          L'attivita' e' in ogni caso svolta con  modalita'  che  non
          pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
          e di salute dei detenuti e degli  internati.  Sono  esclusi
          dalle previsioni  del  presente  comma  i  detenuti  e  gli
          internati per il delitto di cui  all'articolo  416-bis  del
          codice penale e per i delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste.
          Si applicano, in quanto compatibili, le modalita'  previste
          nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
          274.". 
              - Si riporta l'articolo 30-ter della  citata  legge  26
          luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 30-ter. Permessi premio. 
              1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta  ai
          sensi  del  successivo  comma  8  e   che   non   risultano
          socialmente  pericolosi,  il  magistrato  di  sorveglianza,
          sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi
          premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni
          per consentire di coltivare interessi affettivi,  culturali
          o di lavoro. La  durata  dei  permessi  non  puo'  superare
          complessivamente quarantacinque giorni in ciascun  anno  di
          espiazione. 
              1-bis. (Abrogato) 
              2. Per i  condannati  minori  di  eta'  la  durata  dei
          permessi premio non  puo'  superare  ogni  volta  i  trenta
          giorni e la durata complessiva non puo'  eccedere  i  cento
          giorni in ciascun anno di espiazione. 
              3. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante
          del programma di trattamento e deve  essere  seguita  dagli
          educatori   e   assistenti    sociali    penitenziari    in
          collaborazione con gli operatori sociali del territorio. 
              4. La concessione dei permessi e' ammessa: 
              a) nei confronti  dei  condannati  all'arresto  o  alla
          reclusione non superiore a quattro anni anche se  congiunta
          all'arresto; 
              b)  nei  confronti  dei  condannati   alla   reclusione
          superiore a  quattro  anni,  salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera c), dopo l'espiazione di  almeno  un  quarto  della
          pena; 
              c) nei confronti dei  condannati  alla  reclusione  per
          taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter  e  1-quater
          dell'articolo 4-bis,  dopo  l'espiazione  di  almeno  meta'
          della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; 
              d) nei confronti  dei  condannati  all'ergastolo,  dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni. 
              5. Nei confronti dei soggetti che durante  l'espiazione
          della pena  o  delle  misure  restrittive  hanno  riportato
          condanna  o  sono  imputati  per  delitto  doloso  commesso
          durante l'espiazione  della  pena  o  l'esecuzione  di  una
          misura restrittiva della liberta' personale, la concessione
          e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione  del
          fatto. 
              6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste  per
          i permessi di cui  al  primo  comma  dell'articolo  30;  si
          applicano altresi' le disposizioni di cui  al  terzo  e  al
          quarto comma dello stesso articolo. 
              7. Il provvedimento  relativo  ai  permessi  premio  e'
          soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
          procedure di cui all'articolo 30-bis. 
              8. La condotta dei  condannati  si  considera  regolare
          quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
          costante  senso  di  responsabilita'  e   correttezza   nel
          comportamento personale, nelle attivita' organizzate  negli
          istituti  e  nelle   eventuali   attivita'   lavorative   o
          culturali.". 
              - Si riporta l'articolo 47-ter della  citata  legge  26
          luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.47-ter. Detenzione domiciliare. 
              01. La pena della reclusione per  qualunque  reato,  ad
          eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo
          III, sezione I, e  dagli  articoli  609-bis,  609-quater  e
          609-octies  del  codice  penale,  dall'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis
          della presente legge, puo'  essere  espiata  nella  propria
          abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed
          accoglienza, quando trattasi di  persona  che,  al  momento
          dell'inizio dell'esecuzione della  pena,  o  dopo  l'inizio
          della stessa,  abbia  compiuto  i  settanta  anni  di  eta'
          purche' non  sia  stato  dichiarato  delinquente  abituale,
          professionale o per tendenza ne' sia stato  mai  condannato
          con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale. 
              1. La pena della reclusione  non  superiore  a  quattro
          anni, anche se costituente parte residua di  maggior  pena,
          nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate  nella
          propria abitazione o  in  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o  accoglienza
          ovvero, nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  a),  in  case
          famiglia protette, quando trattasi di: 
              a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore  ad
          anni dieci con lei convivente; 
              b) padre, esercente  la  potesta',  di  prole  di  eta'
          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
          sia deceduta o altrimenti assolutamente  impossibilitata  a
          dare assistenza alla prole; 
              c) persona  in  condizioni  di  salute  particolarmente
          gravi, che  richiedano  costanti  contatti  con  i  presidi
          sanitari territoriali; 
              d) persona  di  eta'  superiore  a  sessanta  anni,  se
          inabile anche parzialmente; 
              e)  persona  minore  di  anni  ventuno  per  comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 
              1.1. (soppresso). 
              1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere  applicata
          per l'espiazione della pena detentiva  inflitta  in  misura
          non superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente  parte
          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
          di cui al comma 1 quando non ricorrono  i  presupposti  per
          l'affidamento in prova al servizio  sociale  e  sempre  che
          tale misura sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo  che  il
          condannato commetta altri reati. La  presente  disposizione
          non  si  applica  ai  condannati  per  i   reati   di   cui
          all'articolo 4-bis. 
              1-ter.  Quando  potrebbe  essere  disposto  il   rinvio
          obbligatorio o facoltativo della esecuzione della  pena  ai
          sensi degli articoli  146  e  147  del  codice  penale,  il
          tribunale di sorveglianza,  anche  se  la  pena  supera  il
          limite di cui al comma 1,  puo'  disporre  la  applicazione
          della detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine  di
          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
          prorogato. L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante  la
          esecuzione della detenzione domiciliare. 
              1-quater. L'istanza di  applicazione  della  detenzione
          domiciliare  e'  rivolta,  dopo   che   ha   avuto   inizio
          l'esecuzione  della  pena,  al  tribunale  di  sorveglianza
          competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
          cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
          dello  stato  di  detenzione,   l'istanza   di   detenzione
          domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
          e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo'  disporre
          l'applicazione provvisoria della misura. Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47,
          comma 4. 
              2.-3. (abrogati). 
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di  procedura
          penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
          gli interventi del servizio sociale.  Tali  prescrizioni  e
          disposizioni possono essere modificate  dal  magistrato  di
          sorveglianza competente per il luogo in cui  si  svolge  la
          detenzione domiciliare. 
              4-bis.  Nel  disporre  la  detenzione  domiciliare   il
          tribunale di sorveglianza, quando  ne  abbia  accertato  la
          disponibilita'  da  parte  delle  autorita'   preposte   al
          controllo,  puo'  prevedere  modalita'  di   verifica   per
          l'osservanza  delle  prescrizioni  imposte  anche  mediante
          mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.  Si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del  codice  di
          procedura penale. 
              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione  domiciliare  non  e'   sottoposto   al   regime
          penitenziario previsto dalla presente legge e dal  relativo
          regolamento   di    esecuzione.    Nessun    onere    grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica del condannato  che  trovasi  in
          detenzione domiciliare. 
              6.  La  detenzione  domiciliare  e'  revocata   se   il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure. 
              7.  Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
          cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 
              8. Il condannato che, essendo in  stato  di  detenzione
          nella propria abitazione o in un altro dei luoghi  indicati
          nel  comma  1,  se  ne  allontana,  e'  punito   ai   sensi
          dell'articolo  385  del  codice  penale.  Si   applica   la
          disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 
              9. La condanna per il delitto di cui al comma 8,  salvo
          che il fatto non sia di lieve entita',  importa  la  revoca
          del beneficio. 
              9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis  e'  revocata
          ai sensi dei commi precedenti  la  pena  residua  non  puo'
          essere sostituita con altra misura.". 
              - L'articolo 50-bis della citata legge 26 luglio  1975,
          n. 354, abrogato dalla presente legge, recava: 
              "Art.  50-bis.  Sopravvenienza  di  nuovi   titoli   di
          privazione della liberta'.".