Art. 3 
 
 
             Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 
 
  1. Nell'articolo 73 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «5-ter. La disposizione di cui al  comma  5-bis  si  applica  anche
nell'ipotesi (( di reato  diverso  da  quelli  di  cui  al  comma  5,
commesso, per una sola  volta,  da  persona  tossicodipendente  o  da
assuntore  abituale  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e  in
relazione alla  propria  condizione  di  dipendenza  o  di  assuntore
abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore  ad
un anno  di  detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
dall'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale o di reato contro la persona. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 73 del Decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990  n.  309  (Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14,  comma
          1) Produzione, traffico e detenzione illeciti  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope. 
              1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
          17, coltiva, produce,  fabbrica,  estrae,  raffina,  vende,
          offre o mette in vendita,  cede,  distribuisce,  commercia,
          trasporta, procura ad altri, invia,  passa  o  spedisce  in
          transito,   consegna   per   qualunque    scopo    sostanze
          stupefacenti o psicotrope di cui alla  tabella  I  prevista
          dall'articolo 14, e' punito con  la  reclusione  da  sei  a
          venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque, senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
              a)  sostanze  stupefacenti   o   psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
              b)  medicinali  contenenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'articolo 17, illecitamente cede, mette  o  procura  che
          altri metta in commercio  le  sostanze  o  le  preparazioni
          indicate nelle tabelle I e II di cui  all'articolo  14,  e'
          punito con la reclusione da sei a ventidue anni  e  con  la
          multa da euro 26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. (abrogato). 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o   le
          circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e  quantita'
          delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
          di lieve entita', si applicano le pene della reclusione  da
          uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  su
          richiesta dell'imputato e sentito  il  pubblico  ministero,
          qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'Ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'Ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
          2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi  dell'articolo  116,  previo  consenso
          delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
          allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
          a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto  legislativo
          28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero
          o   d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo  666
          del codice di procedura penale, tenuto  conto  dell'entita'
          dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
          anche nell'ipotesi di reato diverso da  quelli  di  cui  al
          comma  5,  commesso,  per  una  sola  volta,   da   persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale o di reato contro la persona. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti.".