(( Art. 3-bis 
 
 
Misure per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti ed internati 
 
  1. All'articolo 4, comma 3-bis, delle legge  8  novembre  1991,  n.
381, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "  Gli  sgravi
contributivi di cui al presente comma si  applicano  per  un  periodo
successivo alla cessione dello stato di detenzione di  diciotto  mesi
per  i  detenuti  ed  internati  che  hanno  beneficiato  di   misure
alternative  alla  detenzione  o  del  lavoro  all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive
modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che
non ne hanno beneficiato". 
  2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) L'articolo 3 e' sostituto dal seguente: 
  "Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un  periodo  di  tempo
non inferiore ai  trenta  giorni,  lavoratori  detenuti  e  internati
ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21  della  legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,  o  che  svolgono
effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per
ogni lavoratore assunto. 
  2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore
ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o
che svolgono effettivamente attivita' formative nei  loro  confronti,
e' concesso un credito d'imposta  mensile  nella  misura  massima  di
trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 
  3. I crediti d'imposta di cui ai commi  1  e  2  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,  e  si
applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla  cessazione
dello stato di detenzione per  i  detenuti  ed  internati  che  hanno
beneficiato di  misure  alternative  alla  detenzione  o  del  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354, e  successive  modificazioni,  e  di  ventiquattro  mesi  per  i
detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato"; 
  b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base  delle  risorse"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  8
          novembre  1991,  n.  381  (Disciplina   delle   cooperative
          sociali) , come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Persone svantaggiate. 
              1. Nelle cooperative che svolgono le attivita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone
          svantaggiate gli invalidi fisici,  psichici  e  sensoriali,
          gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
          i    soggetti    in     trattamento     psichiatrico,     i
          tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i   minori   in   eta'
          lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le
          persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
          condannati e gli internati ammessi alle misure  alternative
          alla  detenzione  e  al   lavoro   all'esterno   ai   sensi
          dell'articolo 21 della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni. Si  considerano  inoltre  persone
          svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e  con
          il Ministro per gli affari sociali, sentita la  commissione
          centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18  del
          citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 
              2. Le persone svantaggiate di cui  al  comma  1  devono
          costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori  della
          cooperativa  e,   compatibilmente   con   il   loro   stato
          soggettivo,  essere  socie  della  cooperativa  stessa.  La
          condizione  di  persona  svantaggiata  deve  risultare   da
          documentazione proveniente dalla pubblica  amministrazione,
          fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
              3. Le  aliquote  complessive  della  contribuzione  per
          l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
          dovute  dalle  cooperative  sociali,   relativamente   alla
          retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate  di  cui
          al presente articolo, con l'eccezione delle persone di  cui
          al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 
              3-bis. Le aliquote di cui  al  comma  3,  dovute  dalle
          cooperative   sociali   relativamente   alle   retribuzioni
          corrisposte  alle  persone  detenute  o   internate   negli
          istituti  penitenziari,  agli  ex   degenti   di   ospedali
          psichiatrici  giudiziari  e  alle  persone   condannate   e
          internate ammesse al lavoro esterno ai sensi  dell'articolo
          21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  ridotte  nella   misura   percentuale
          individuata ogni due anni con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
          contributivi di cui al presente comma si applicano  per  un
          periodo  successivo  alla   cessazione   dello   stato   di
          detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
          hanno beneficiato di misure alternative alla  detenzione  o
          del lavoro all'esterno  ai  sensi  dell'articolo  21  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
          hanno beneficiato.". 
              - La legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme  per  favorire
          l'attivita' lavorativa dei detenuti), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  della  citata
          legge  22  giugno  2000,  n.  193,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. 1. Le modalita' ed entita' delle  agevolazioni
          e degli sgravi  di  cui  all'articolo  3  sono  determinate
          annualmente, nei limiti delle risorse  finanziarie  di  cui
          all'articolo 6, con apposito  decreto  del  Ministro  della
          giustizia da emanare,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e della previdenza  sociale,  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
          il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno.
          Lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso  alle   Camere   per
          l'espressione  del  parere  da   parte   delle   competenti
          Commissioni parlamentari.".