Art. 4 
 
 
Compiti attribuiti al commissario straordinario del  Governo  per  le
                      infrastrutture carcerarie 
 
  1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte  dei  conti  il  21
dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente
richiamato (( ed e' allegato al presente decreto, )) le funzioni  del
Commissario  straordinario  del   Governo   per   le   infrastrutture
carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014  e  sono  altresi'
integrate fino  alla  medesima  scadenza  con  i  seguenti  ulteriori
compiti: 
  a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria; 
  b)  manutenzione  straordinaria,  ristrutturazione,  completamento,
ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, (( d'intesa  con
il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con  il
Capo del Dipartimento della giustizia minorile; 
  b-bis) nel rispetto dei criteri  di  economicita'  individuati  dal
Ministero della giustizia, mantenimento e  promozione  delle  piccole
strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione
della pena differenziati su base regionale e  all'implementazione  di
quei trattamenti individualizzati indispensabili per la  rieducazione
e il futuro reinserimento sociale del detenuto; )) 
  c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari  e  di  alloggi  di
servizio per la polizia penitenziaria, al  di  fuori  delle  aree  di
notevole  interesse  pubblico   sottoposte   a   vincolo   ai   sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  d) destinazione e valorizzazione  dei  beni  immobili  penitenziari
anche mediante acquisizione, cessione, permuta,  ((  costituzione  di
diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la  realizzazione
di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili  ))  e  forme  di  partenariato  pubblico-privato  ovvero
tramite la costituzione di uno o piu' fondi  immobiliari,  articolati
in un sistema integrato nazionale e locale; 
  e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello  Stato  o
degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e  atti
alla riconversione, alla permuta, ((  alla  costituzione  di  diritti
reali sugli immobili in favore  di  terzi  per  la  realizzazione  di
impianti finalizzati alla produzione di energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili )) o alla valorizzazione al fine della  realizzazione  di
strutture carcerarie, anche secondo le modalita' di cui alla  lettera
d); 
  f)  raccordo  con   il   capo   Dipartimento   dell'Amministrazione
Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile. 
  2. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere (( d) )) ed  ((
e), )) sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio. 
  3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull'attivita'  del  Commissario  straordinario
del Governo per le infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1.
Questi riferisce trimestralmente al Ministro  della  giustizia  e  al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita'  svolta.
(( Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento  una  relazione
sull'attivita' svolta. Il Commissario trasmette  semestralmente  alle
Commissioni  parlamentari  competenti  una  relazione  sull'attivita'
programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui  al
terzo  periodo  deve  comunque  essere  trasmessa   alle   competenti
Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013. )) 
  4. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1  sono  soggetti  al
controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con
le  modalita'  previsti  dalla  legislazione  vigente.  Il   medesimo
Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti  una  relazione
sullo stato di attuazione dei compiti di cui  al  comma  1,  a  norma
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
  5. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture carcerarie, di cui  al  comma  1,  sono  adottati  nei
limiti delle risorse disponibili (( sulla  ))  contabilita'  speciale
del medesimo Commissario. 
  6. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  al
Commissario  straordinario  del   Governo   per   le   infrastrutture
carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori,  ove  necessario,  di
cui alle ordinanze del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nn.
3861/2010 e 3995/2012,  limitatamente  alle  deroghe  alla  legge  29
luglio 1949, n. 717,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al
decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383,
all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  7. Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  dicembre   2012,   al   Commissario
straordinario  del  Governo  per  le  infrastrutture  carcerarie   e'
assegnata  una  dotazione  organica  di  ulteriori  quindici  unita',
ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle  dirigenziali,
secondo la pianta organica stabilita  dal  medesimo  Commissario.  Il
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle  Agenzie
e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando
o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  conservando  lo
stato giuridico e il trattamento economico in godimento con  oneri  a
carico dell'amministrazione  di  appartenenza.  ((  Il  personale  in
posizione di comando o di distacco non ha  diritto  ad  indennita'  o
compensi aggiuntivi. )) Al fine di assicurare la  piena  operativita'
della struttura, il medesimo Commissario e'  altresi'  autorizzato  a
stipulare contratti a tempo determinato,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili  ((  sulla  ))   contabilita'   speciale   del   medesimo
Commissario. 
  8. Sono  confermate  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  gia'
assegnate  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le
infrastrutture carcerarie,  nonche'  quelle  gia'  disponibili  sulla
contabilita' speciale del medesimo Commissario. 
  9. Al Commissario straordinario del Governo per  le  infrastrutture
carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  136  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              "Articolo 136 Immobili ed aree  di  notevole  interesse
          pubblico 
          In vigore dal 24 aprile 2008 
              1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per
          il loro notevole interesse pubblico: 
              a) le cose immobili che  hanno  cospicui  caratteri  di
          bellezza  naturale,  singolarita'   geologica   o   memoria
          storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 
              b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati  dalle
          disposizioni della Parte seconda del presente  codice,  che
          si distinguono per la loro non comune bellezza; 
              c) i complessi  di  cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 
              d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei  punti  di
          vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
          goda lo spettacolo di quelle bellezze.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma  dei  controlli
          di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento
          dell'attivita' di analisi  e  valutazione  della  spesa,  a
          norma dell'articolo 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196): 
              "Art.   15.   Relazione   sulla   realizzazione   degli
          interventi delegati. 
              In vigore dal 18 agosto 2011 
              1. Fermo l'obbligo  di  presentazione  degli  atti  cui
          all'articolo  11,  i  funzionari  delegati,  i   commissari
          delegati,  i  commissari  del  Governo  o  i  soggetti,  in
          qualunque altro modo denominati, autorizzati alla  gestione
          di  fondi  statali  per  la  realizzazione   di   specifici
          interventi o progetti trasmettono  annualmente  all'ufficio
          di controllo, ai fini del successivo inoltro  al  Ministero
          delegante ed alla competente  sezione  di  controllo  della
          Corte dei conti, una relazione sullo  stato  di  attuazione
          dell'intervento indicando, qualora esso  non  sia  concluso
          nei tempi prestabiliti, le ragioni ostative. Del  contenuto
          della relazione si tiene conto ai  fini  della  valutazione
          della performance individuale. 
              2. La relazione e' trasmessa all'ufficio  di  controllo
          per il successivo inoltro al Ministero delegante  ed  anche
          alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.
          Di essa si tiene conto  anche  ai  fini  della  valutazione
          della performance individuale.". 
              - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          n. 3861/2010  reca:  "Disposizioni  urgenti  di  protezione
          civile dirette a fronteggiare la  situazione  di  emergenza
          conseguente  all'eccessivo  affollamento   degli   istituti
          penitenziari presenti sul territorio nazionale". 
              - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          n.  3995/2012  reca:  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  di
          protezione civile dirette a fronteggiare la  situazione  di
          emergenza  conseguente  all'eccessivo  affollamento   degli
          istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.". 
              - La legge 29 luglio 1949, n. 717 recante:  "Norme  per
          l'arte  negli  edifici  pubblici",  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          1994, n. 383, recante: "Regolamento recante disciplina  dei
          procedimenti di localizzazione  delle  opere  di  interesse
          statale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  giugno
          1994, n. 141, S.O. 
              - L'articolo 17 della legge  15  maggio  1997,  n.  127
          (Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
          amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e   di
          controllo), dal comma 1 al comma  138,  reca  :  "Ulteriori
          disposizioni in materia di  semplificazione  dell'attivita'
          amministrativa  e  di  snellimento  dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo". 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: "Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.