Art. 4 Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie 1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato (( ed e' allegato al presente decreto, )) le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresi' integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti: a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria; b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, (( d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile; b-bis) nel rispetto dei criteri di economicita' individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto; )) c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta, (( costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili )) e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale; e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta, (( alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili )) o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita' di cui alla lettera d); f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile. 2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere (( d) )) ed (( e), )) sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio. 3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attivita' del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta. (( Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attivita' programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013. )) 4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con le modalita' previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili (( sulla )) contabilita' speciale del medesimo Commissario. 6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 7. Fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e' assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unita', ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. (( Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennita' o compensi aggiuntivi. )) Al fine di assicurare la piena operativita' della struttura, il medesimo Commissario e' altresi' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili (( sulla )) contabilita' speciale del medesimo Commissario. 8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie gia' assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonche' quelle gia' disponibili sulla contabilita' speciale del medesimo Commissario. 9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): "Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico In vigore dal 24 aprile 2008 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.". - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196): "Art. 15. Relazione sulla realizzazione degli interventi delegati. In vigore dal 18 agosto 2011 1. Fermo l'obbligo di presentazione degli atti cui all'articolo 11, i funzionari delegati, i commissari delegati, i commissari del Governo o i soggetti, in qualunque altro modo denominati, autorizzati alla gestione di fondi statali per la realizzazione di specifici interventi o progetti trasmettono annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministero delegante ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento indicando, qualora esso non sia concluso nei tempi prestabiliti, le ragioni ostative. Del contenuto della relazione si tiene conto ai fini della valutazione della performance individuale. 2. La relazione e' trasmessa all'ufficio di controllo per il successivo inoltro al Ministero delegante ed anche alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. Di essa si tiene conto anche ai fini della valutazione della performance individuale.". - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861/2010 reca: "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale". - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3995/2012 reca: "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.". - La legge 29 luglio 1949, n. 717 recante: "Norme per l'arte negli edifici pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, recante: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, S.O. - L'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), dal comma 1 al comma 138, reca : "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo". - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.