(Allegato-art. 1)
                                                           ((Allegato 
 
                                                (Articolo 4, comma 1) 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visto l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215; 
    Visto l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.
225; 
    Visto l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10; 
    Visto l'articolo 3 del  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
    Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14; 
    Visto l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; 
    Visto l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    Visto l'articolo 17-ter del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
    Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214; 
    Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in
data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995; 
    Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012; 
    Considerato che ai sensi dell'articolo  3  del  decreto-legge  15
maggio 2012, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano  ai  sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non
sono suscettibili di proroga  o  rinnovo  oltre  il  termine  del  31
dicembre 2012; 
    Considerato  altresi'  che,  ai  sensi   dell'articolo   17   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,  la  gestione
commissariale di cui al predetto articolo 44-bis e'  stata  prorogata
sino al 31 dicembre 2012; 
    Ritenuta la persistente necessita'  di  fare  fronte  alla  grave
situazione   di   sovrappopolamento   delle   carceri,    assicurando
l'attuazione del programma degli interventi necessari per  conseguire
la realizzazione delle nuove infrastrutture  carcerarie  e  l'aumento
della capienza di quelle esistenti,  ai  sensi  del  citato  articolo
44-bis, da conseguirsi  attraverso  il  completamento  del  piano  di
interventi previsto dall'articolo 1  dell'O.P.C.M.  n.  3861  del  19
marzo 2010, gia' avviato dal  commissario  delegato  per  l'emergenza
conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari; 
    Ritenuta  inoltre  la  necessita',  al  fine  di  realizzare  gli
specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di  un
soggetto gestore che assicuri l'attuazione  del  citato  piano  degli
interventi, in continuita' con i compiti  gia'  svolti  dal  predetto
commissario delegato; 
    Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  nomina   di   un
Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11  della
legge n. 400 del 1988; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 novembre 2012; 
    Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
    1. Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli  interventi
necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture  carcerarie  e
per l'aumento  della  capienza  di  quelle  esistenti,  previsti  dal
programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dott.  Angelo
Sinesio e' nominato Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della  legge  23
agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1ยบ gennaio 2013. 
    2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1  svolge  presso
il Ministero della giustizia le funzioni di  competenza  statale  per
gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del
piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a  tale  fine
occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. 
    3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con  riferimento
ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione
del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli  organi
delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonche' quelli  di
cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. 
    4.  Al  Commissario  straordinario  sono  assegnate  le   risorse
strumentali e finanziarie gia' attribuite al commissario delegato  di
cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3861
del 2010 e n.  3995  del  2012,  comprese  quelle  disponibili  sulla
contabilita' speciale n.  5421.  Esse  sono  gestite,  non  oltre  il
termine di cui al comma 2, sulla stessa  contabilita'  speciale,  che
viene  intestata  al  Commissario   straordinario.   Sulla   medesima
contabilita' speciale confluiscono altresi' i fondi  assegnati  dalla
delibera CIPE  n.  6  del  20  gennaio  2012,  nonche'  le  eventuali
ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o  destinate  per
le finalita' di cui al presente decreto. 
    5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine  di
cui al  comma  2,  al  Commissario  straordinario  e'  assegnata  una
dotazione  organica  di  personale  di  15   unita'.   Il   personale
proveniente dalla pubblica amministrazione,  ivi  compresi  gli  enti
territoriali, e' confermato  anche  in  posizione  di  comando  o  di
distacco,  secondo  quanto  previsto  dai   rispettivi   ordinamenti,
conservando  lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico   in
godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza. 
    6. Per il  medesimo  personale,  per  la  durata  della  gestione
commissariale, e'  autorizzata  la  corresponsione  di  compensi  per
lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite  massimo  di
50 ore mensili pro capite. I relativi oneri sono posti a carico delle
risorse iscritte sulla contabilita' speciale n. 5421. 
    7. Il  Commissario  straordinario,  per  la  realizzazione  degli
interventi, puo' avvalersi  altresi'  dei  competenti  Provveditorati
interregionali  per  le  opere  pubbliche  per  l'espletamento  delle
procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando
la propria titolarita' delle relative procedure di spesa. 
    8. Il Commissario straordinario subentra nelle  convenzioni,  nei
protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti  di  lavori,
di  fornitura,  di  servizi  e  di   collaborazione   stipulati   dal
commissario delegato sopra menzionato. 
    9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi  della
legislazione   vigente,    relativi    alle    precedenti    gestioni
commissariali.))