((Allegato (Articolo 4, comma 1) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215; Visto l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Visto l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012; Considerato che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012; Considerato altresi' che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-bis e' stata prorogata sino al 31 dicembre 2012; Ritenuta la persistente necessita' di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-bis, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, gia' avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari; Ritenuta inoltre la necessita', al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuita' con i compiti gia' svolti dal predetto commissario delegato; Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dott. Angelo Sinesio e' nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1ยบ gennaio 2013. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. 3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonche' quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. 4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie gia' attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilita' speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilita' speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilita' speciale confluiscono altresi' i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonche' le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalita' di cui al presente decreto. 5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario e' assegnata una dotazione organica di personale di 15 unita'. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, e' confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza. 6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, e' autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro capite. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilita' speciale n. 5421. 7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi altresi' dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarita' delle relative procedure di spesa. 8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato. 9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.))