Art. 4 
 
 
                       Disposizioni esecutive 
 
  1. Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel  Registro
delle Imprese di Pavia, nonche' alla  Cancelleria  del  Tribunale  di
Voghera - Sezione fallimentare. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. 
  3. Avverso  il  presente  provvedimento  potra'  essere  presentato
ricorso al Tribunale Amministrativo della Lazio entro sessanta giorni
ovvero  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni,
decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso. 
    Roma, 1° agosto 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato