Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  2  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale  16  dicembre
2010. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  2  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione  della  protezione  per  le  denominazioni   "Lambrusco
Mantovano" e "Garda Colli Mantovani", ai sensi dell'art.  118-vicies,
comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 7 agosto 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari