IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata dall'impresa «Cerexagri Italia S.r.l.»,
con  sede  legale  in  via  Terni  n.  275  -  S.  Carlo  di   Cesena
(Forli-Cesena),  finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione   del
prodotto fitosanitario  «Bettapham»  contenente  la  sostanza  attiva
fenmedifam, come erbicida, secondo la  procedura  del  riconoscimento
reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato   che   la   documentazione   presentata   dall'impresa
«Cerexagri Italia S.r.l.», per il rilascio di  detta  autorizzazione,
gia' registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili
in Francia e' stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di
un gruppo di esperti che afferiscono alla commissione consultiva  dei
prodotti fitosanitari in data 18 aprile 2013; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  commissione  consultiva
dei prodotti fitosanitari in data 29 aprile 2013; 
  Vista la domanda con la quale e'  stata  richiesta  all'impresa  di
inviare la pertinente documentazione necessaria a  completare  l'iter
autorizzativo del prodotto; 
  Vista la nota con la quale l'impresa «Cerexagri Italia S.r.l.»,  ha
trasmesso  la  suddetta  documentazione  richiesta  e  necessaria  al
completamento  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario «Bettapham»; 
  Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto  fitosanitario,  fino
al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della  sostanza
attiva fenmedifam riportata nell'allegato  del  regolamento  (UE)  n.
540/2011, modificata dal regolamento (UE) n. 1197/2012; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa «Cerexagri Italia S.r.l.», con sede legale in  via  Terni
n. 275 -  S.  Carlo  di  Cesena  (Forli-Cesena),  e'  autorizzata  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario BETTAPHAM contenente
la sostanza attiva fenmedifam, come erbicida, con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario «Bettapham»  e'  autorizzato  secondo  la
procedura del  riconoscimento  reciproco,  di  cui  all'art.  40  del
regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di
riferimento e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche  agricole
comparabili in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 luglio  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della   sostanza   attiva   fenmedifam   riportata
nell'allegato  del  regolamento  (UE)  n.  540/2011,  modificata  dal
regolamento (UE) n. 1197/2012. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1 - 5 - 10 - 20 -
25 ed e' preparato nello stabilimento dell'impresa United  Phosphorus
Ltd - Sandbach, Cheshire (UK). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.15724. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello