Art. 12 
 
 
              Presentazione del rendiconto e controlli 
 
  1.  Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall'ente  locale   e'
presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con
le modalita' indicate nel «Manuale unico di  rendicontazione  SPRAR».
Il rendiconto deve essere conforme al  piano  finanziario  preventivo
originario   allegato   alla   domanda   o   a   quello    rimodulato
successivamente come previsto all'art. 8, comma 4. L'ente  locale  e'
tenuto a conservare la documentazione contabile relativa  alle  spese
sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del
rendiconto. 
  2. L'ente locale presenta,  con  cadenza  semestrale,  al  Servizio
centrale per il  successivo  inoltro  alla  Direzione  centrale,  una
scheda  di  monitoraggio  dei  servizi  erogati  ed   una   relazione
intermedia e finale sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti. 
  3. La Direzione centrale, avvalendosi  del  supporto  del  Servizio
centrale dispone verifiche ed ispezioni sui servizi degli enti locali
assegnatari del contributo.