Art. 5 
 
  1. La presente ordinanza non si applica ai cani in  dotazione  alle
Forze armate, di polizia, di  protezione  civile  e  dei  Vigili  del
fuoco. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
e all'articolo 1, comma 4, non si  applicano  ai  cani  addestrati  a
sostegno delle persone diversamente abili. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi  e  ad
altre tipologie di cani comunque individuate con proprio  atto  dalle
regioni o dai comuni.