IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, comma 1,
concernente l'autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale  -  Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale  alle  istanze  di  autorizzazione  provvisoria   di   prodotti
fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  la   cui   decisione   di
completezza, ai sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,  della  direttiva
91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano  ad
applicarsi,  ex  art.  80  del  Regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  le
disposizioni della direttiva medesima; 
  Visti i Regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  Regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista la domanda pervenuta in data 13 giugno 2011 dall'impresa BASF
Italia Srl, con sede legale in Cesano  Maderno  (Monza-Brianza),  via
Marconato 8, diretta ad  ottenere  l'autorizzazione  provvisoria,  ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto  legislativo  n.
194/95,  del  prodotto  fitosanitario  denominato  «BAS  650  00   F»
contenente la sostanza attiva ametoctradin; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visti gli atti da cui risulta che l'impresa medesima ha  modificato
la propria ragione sociale in Basf Italia Spa; 
  Vista la decisione 2009/535/CE  della  Commissione  europea  del  9
luglio 2009 «che riconosce in linea di  massima  la  conformita'  del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento della sostanza attiva ametoctradin nell'allegato I  della
direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione   in
commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Viste le convenzioni del 2011-2012 tra il Ministero della salute  e
l'Universita'  di  Milano  per  l'esame  delle  istanze  di  prodotti
fitosanitari corredati di dossier conformi ai requisiti di  cui  agli
allegati II e III  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  194/95,  in
applicazione dei principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  dello
stesso decreto legislativo; 
  Vista la valutazione dell'Universita' sopracitata  in  merito  alla
documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno
dell'istanza di autorizzazione provvisoria del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Sentita la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di  cui
all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le
modalita'  descritte  nella  procedura  approvata  nel  corso   della
riunione plenaria del 12 aprile 2012; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   200/2013   della
Commissione dell'8 marzo 2013 recante l'approvazione  della  sostanza
attiva ametoctradin fino al 31 luglio 2023, a norma dell'art. 80, del
Regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  e  che  modifica   l'allegato   al
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011,  con  decorrenza  dal  1°
agosto 2013; 
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma  2,  del   sopra   citato
regolamento di esecuzione che prevede che gli Stati  membri  svolgano
il riesame delle autorizzazioni esistenti nel rispetto  dei  principi
uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6,  del  Regolamento  (CE)  n.
1107/2009, in base a  un  fascicolo  tecnico  conforme  ai  requisiti
dell'allegato  III  della   direttiva   91/414/CEE   e   secondo   le
disposizioni  specifiche  di  cui   all'allegato   I   del   suddetto
regolamento di esecuzione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 23 aprile 2013, con la quale  e'
stata richiesta la  documentazione  per  il  proseguimento  dell'iter
autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi  al  fine  di  un
raffinamento della valutazione del rischio di percolamento  in  falda
di alcuni metaboliti, da presentarsi in due fasi successiva di cui al
prima entro 6 mesi dalla data del presente decreto; 
  Vista la successiva integrazione del 2 luglio 2013 con la quale  e'
stata richiesta la presentazione di un fascicolo completo  aggiornato
secondo i requisiti di cui all'art. 2,  comma  2,  del  sopra  citato
Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013, entro il 31 gennaio 2014; 
  Vista la nota  pervenuta  in  data  30  maggio  2013  e  successive
integrazioni di cui l'ultima del 17 luglio 2013, da cui  risulta  che
l'impresa medesima ha presentato la documentazione  di  proseguimento
dell'iter autorizzativo comunicando di voler variare la denominazione
del prodotto in «Enervin SC»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario in questione fino
al 31 luglio 2023, data  di  scadenza  dell'approvazione  comunitaria
della  sostanza  attiva  ametoctradin,  ai  sensi  dell'art.  80  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009, fatta  salva  la  presentazione  della
documentazione integrativa nei termini sopra  indicati  ed  eventuali
conseguenti  provvedimenti  di  adeguamento   delle   condizioni   di
autorizzazione. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  luglio
2023, l'impresa BASF Italia Spa, con sede legale  in  Cesano  Maderno
(Monza-Brianza) - via Marconato 8, e' autorizzata, ai sensi dell'art.
80 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato ENERVIN SC con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni adempimento e successivo eventuale  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  sulla
base della documentazione integrativa da presentarsi entro i  termini
di cui in premessa. 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
1-1,5-3-3,75-4-4,5-5-6-7,5-9-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dagli  stabilimenti  delle   imprese   estere   BASF   SE,
Ludwigshafen (Germania); BASF Espanola SL - Tarragona, Spagna. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15264. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 agosto 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello