Art. 2 
 
 
                     Applicazione della sanzione 
 
  1. L'applicazione della sanzione per il comune indicato all'art.  1
comporta la riduzione di risorse del fondo di  solidarieta'  comunale
di cui all'art. 1, commi 380 e 380-bis della legge n. 228  del  2012,
come determinate sulla base di decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, previsto dallo stesso art. 1, comma 380. 
  2. Con successivo avviso, che verra'  divulgato  sulle  pagine  del
sito internet della  Direzione  centrale  della  finanza  locale  del
Ministero dell'Interno, verra' reso noto l'importo della sanzione che
trova capienza sulle  risorse  del  predetto  fondo  di  solidarieta'
comunale nonche', in caso di insufficienza di risorse per operare  la
riduzione, la eventuale somma residua che il comune di Isernia dovra'
versare entro il 31 dicembre  2013,  tramite  la  locale  Sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato,  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2. 
  3. In caso di mancato versamento  al  bilancio  dello  Stato  della
predetta  somma  residua,  il  recupero  sara'  operato  secondo   le
procedure previste ai commi 128 e  129  dell'art.  1  della  predetta
legge n. 228 del 2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 agosto 2013 
 
                                    Il capo Dipartimento: Postiglione