IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
"Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario"; 
  Visto in particolare, l'art. 16,  comma  2,  che  prevede  che  con
decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse
a  qualunque  titolo  dovute  dallo  Stato  alle  Regioni  a  statuto
ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale
del Fondo per le aree sottoutilizzate (attuale Fondo per lo  sviluppo
e la coesione), ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che
vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2013  e  2014  e  1.050  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno   2015,   per   ciascuna   Regione   in   misura
proporzionale agli importi stabiliti per i medesimi anni  in  termini
di rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita'  interno.
La predetta riduzione e' effettuata  prioritariamente  sulle  risorse
diverse da quelle destinate alla programmazione regionale  del  Fondo
per lo sviluppo  e  la  coesione.  In  caso  di  insufficienza  delle
predette risorse le Regioni sono tenute  a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme residue; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013); 
  Vista la deliberazione assunta dalla  Conferenza  Stato  -  Regioni
nella seduta del 24 gennaio 2013, con cui e' stato  determinato,  tra
l'altro, l'ammontare del concorso finanziario per ciascuna Regione  a
statuto ordinario in termini di riduzioni erariali per  l'anno  2013,
di cui al citato art. 16, comma 2 per un ammontare complessivo pari a
1.000 milioni di euro; 
  Vista la nota della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome n. 868/C2FIN del 14 febbraio 2013, con cui le Regioni  hanno
segnalato  la  loro  disponibilita'   all'utilizzo   del   contributo
spettante a ciascuna Regione per l'attuazione del patto di stabilita'
verticale incentivato 2013, ai sensi dell'art. 1,  comma  122,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Visto il decreto legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   giugno   2013,   n.   64,   recante
"Disposizioni urgenti per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti  della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli  enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli  enti
locali"; 
  Visto in particolare, l'art. 1-bis  che  ha  modificato  l'art.  1,
comma 122, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  incrementando  le
risorse destinate all'attuazione del patto  di  stabilita'  verticale
incentivato, per cui il contributo spettante alle Regioni  a  statuto
ordinario risulta attualmente pari a  complessivi  1.000  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 
  Vista la nota della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome n. 2946/C2FIN del 27 giugno 2013, con cui le  Regioni  hanno
trasmesso la tabella ai fini delle determinazioni da adottare in sede
di Conferenza Stato-Regioni in materia  di  distribuzione  dei  tagli
previsti dall'art. 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.
95 e di ripartizione del contributo spettante a ciascuna Regione  per
l'attuazione del patto di stabilita' verticale  incentivato  per  gli
anni 2013 e 2014, ai sensi dell'art. 1,  comma  122  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, come modificata dal  decreto  legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64; 
  Visto l'accordo raggiunto nella seduta  della  Conferenza  Stato  -
Regioni dell'11 luglio 2013 con cui e' stato sancito,  per  gli  anni
2013  e  2014,  il  concorso  finanziario  delle  Regioni  a  Statuto
ordinario di cui all'art. 16, comma 2,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n.135, sulla base della tabella trasmessa dalle Regioni con  la
citata nota; 
  Considerata la necessita' di predisporre un decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che disponga il  riparto  del  concorso
finanziario agli  obiettivi  di  finanza  pubblica  delle  Regioni  a
statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014,  come  determinato  dalla
Conferenza Stato - Regioni, e che individui le risorse spettanti alle
Regioni a  statuto  ordinario  da  assoggettare  a  riduzione  per  i
medesimi anni, anche al fine di consentire lo  sblocco  dell'utilizzo
delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  per
gli anni 2013 e 2014; 
  Acquisito il parere della  Conferenza  Stato-Regioni  nella  seduta
dell'11 luglio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
Determinazione del concorso finanziario di ciascuna Regione  per  gli
  anni 2013 e 2014 e individuazione delle risorse da  assoggettare  a
  riduzione. 
  1. Per gli anni 2013 e 2014, il concorso  finanziario  di  ciascuna
Regione a statuto ordinario in termini di riduzioni delle  risorse  a
qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni medesime,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, per un
ammontare  complessivamente  pari  a  1.000  milioni  di   euro,   e'
determinato sulla base degli importi di cui alla tabella  1,  facente
parte integrante del presente decreto. 
  2. Per gli anni  2013  e  2014,  sono  ridotte,  per  un  ammontare
complessivamente pari a 1.000 milioni di  euro,  le  risorse  per  il
patto di stabilita' verticale incentivato di cui  all'art.  1,  comma
122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato  dall'art.
1-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. 
  3. Le risorse di cui al  comma  2  possono  essere  considerate  di
spettanza delle Regioni e, quindi, utili ai fini della  riduzione  di
cui al presente decreto a condizione che le  Regioni  abbiano  ceduto
effettivamente spazi finanziari nell'ambito del patto  di  stabilita'
interno agli enti locali del proprio territorio, entro il termine del
30 giugno, con riferimento  all'anno  2013,  e  del  31  maggio,  con
riferimento all'anno 2014, come  previsto  dall'art.  1,  comma  125,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis
del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e provvedano  alla  riduzione
del debito. Nel caso in cui tali condizioni non  si  verifichino,  le
riduzioni di cui al comma 2 verranno imputate  prioritariamente  alle
risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesione. In caso di  insufficienza  delle
predette risorse, le Regioni sono tenute a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme residue. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2013 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco