Art. 3 
 
  A valere sulla quota del Fondo nazionale per le  politiche  sociali
destinata al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono
finanziati,  per  almeno  5   milioni   di   euro,   interventi   per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad  integrazione
di quelli finanziati a valere sulle risorse del Fondo  nazionale  per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al  comma
11, dell'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.