Art. 3 A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 5 milioni di euro, interventi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al comma 11, dell'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.