Art. 4 
 
  Le Regioni si impegnano a programmare gli  impieghi  delle  risorse
loro destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e  gli
obiettivi di servizio  indicati  nell'Allegato  1,  che  forma  parte
integrante del presente decreto. Con successivo accordo  in  sede  di
Conferenza  Unificata  saranno  definite  linee   di   intervento   e
indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio
e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. 
  Le Regioni si impegnano altresi' a  monitorare  e  rendicontare  al
Ministero gli interventi programmati  a  valere  sulle  risorse  loro
destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. 
  A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, nelle forme e  nei  modi  previamente  concordati,
tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello
specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con
le risorse del Fondo stesso. 
  Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27  dicembre  2002,  n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso.