IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche  ed
integrazioni, ed, in particolare, l'art. 5; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,   ed,   in
particolare, l'art. 5, comma 1,  che  disciplina  le  competenze  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  protezione
civile; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  26,   recante:
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello  stato  d'emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ed alla protezione civile.» ed, in particolare, l'art. 2 con
cui e' stata prevista la costituzione dell'unita' stralcio e l'unita'
operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino  al
31 gennaio 2011; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2010, n.  196,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  gennaio   2011,   n.   1,   recante
«Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali
della  regione  Campania  nelle  attivita'  di  gestione  del   ciclo
integrato dei rifiuti»; 
  Visto il decreto-legge 25  gennaio  2012,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  28,  recante  «Misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
gennaio e 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'unita'  stralcio
e dell'unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti  nella
regione Campania; 
  Visto l'art. 15 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  28  gennaio  2011,  n.  3920,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,        recante        l'istituzione         dell'unita'
tecnica-amministrativa  presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri per assicurare l'adempimento  di  alcuni  dei  compiti  gia'
posti in capo alle  strutture  di  cui  al  citato  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26; 
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 aprile 2012, n. 4018; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2012, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che proroga,  fino
al 30 giugno 2013, l'attivita' dell'unita' tecnica amministrativa  di
cui all'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28  gennaio  2011,  nonche'
prevede la possibilita' di prorogare la durata della medesima  unita'
per un ulteriore periodo di sei mesi; 
  Considerato che sono ancora in corso di espletamento  le  attivita'
necessarie alla definizione  della  massa  passiva  costituita  dalle
posizioni  debitorie   formatesi   nei   confronti   della   gestione
commissariale nel periodo di vigenza dello  stato  di  emergenza  nel
settore dei rifiuti in Campania, a cui vanno  aggiunte  le  attivita'
istruttorie dei debiti maturati nella  fase  post-emergenziale  negli
anni 2010 e 2011; 
  Considerato, altresi', che sono  in  corso  di  perfezionamento  le
procedure  di   esproprio   relative   alle   aree   utilizzate   per
l'allestimento  di  aree  di  stoccaggio,  discariche,  impianti   di
trattamento dei rifiuti e le attivita' correlate; 
  Tenuto conto  che  le  attivita'  sopra  indicate  ed  il  relativo
coordinamento sono propedeutiche al completamento del passaggio  alle
amministrazioni competenti in  via  ordinaria,  gia'  subentranti,  a
legislazione vigente, in tutte le competenze relative  alla  gestione
del ciclo dei rifiuti; 
  Tenuto conto, altresi',  della  portata  delle  attivita'  affidate
all'unita' tecnica amministrativa  derivanti  dal  completamento  del
passaggio  alle  Amministrazioni  territoriali   campane   di   tutte
competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti; 
  Tenuto conto, che le  attivita'  di  chiusura  dell'unita'  tecnica
amministrativa  comportano  la  definizione   di   notevoli   vicende
contenziose che rendono necessario un  adeguato  supporto  preventivo
alle attivita' dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  al  fine  di
evitare soccombenze assai onerose per l'erario; 
  Preso atto della  necessita'  di  dare  definitiva  soluzione  alle
situazioni   amministrativo-contabili   derivanti   dalle   pregresse
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito
della gestione dei rifiuti nella regione Campania; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire la definitiva soluzione  delle  situazioni
amministrativo-contabili  generatesi  a   seguito   delle   pregresse
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito
della gestione dei rifiuti nella regione Campania,  l'unita'  tecnica
amministrativa, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3920 del  28  gennaio  2011,  e  successive
modifiche ed integrazioni, e' prorogata, limitatamente alle attivita'
di cui all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 dicembre 2012, per la durata  di  ulteriori  sei  mesi  a
decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 3 del medesimo  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
  2. Nell'ambito del contingente di cui all'art. 3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  28  dicembre  2012,  l'unita'
tecnica amministrativa e' autorizzata a continuare  ad  avvalersi  di
un'unita' di personale militare, di cui al comma 8-bis  dell'art.  15
della citata ordinanza n. 3920, anche in posizione di ausiliaria,  da
richiamare in servizio, senza assegni.