Art. 3 1. Allo scopo di definire le procedure finalizzate al recupero della massa attiva di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e nell'ambito delle previsioni recate dall'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati dall'unita' tecnica amministrativa nei confronti degli enti locali campani, alla data del 31 dicembre 2009, relativi agli oneri sostenuti dalle pregresse gestioni commissariali in termini di sostituzione degli enti locali medesimi per l'esecuzione di attivita' di relativa competenza sono iscritti in un apposito Piano di credito e trasmessi, ai fini del recupero dei crediti medesimi, entro il 31 luglio 2013 dall'unita' tecnica amministrativa, al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo un programma di rientro definito dallo stesso Ministero con apposito decreto da adottarsi entro il 30 settembre 2013.