Art. 3 
 
  1. Allo scopo di definire  le  procedure  finalizzate  al  recupero
della massa attiva di cui all'art. 3, comma 4  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26, e nell'ambito delle previsioni recate dall'art.
1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i crediti certi, liquidi ed
esigibili, vantati dall'unita' tecnica amministrativa  nei  confronti
degli enti locali campani, alla data del 31 dicembre  2009,  relativi
agli  oneri  sostenuti  dalle  pregresse  gestioni  commissariali  in
termini di sostituzione degli enti locali medesimi  per  l'esecuzione
di attivita' di relativa competenza  sono  iscritti  in  un  apposito
Piano di credito e  trasmessi,  ai  fini  del  recupero  dei  crediti
medesimi, entro il 31 luglio 2013 dall'unita' tecnica amministrativa,
al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo un  programma  di
rientro definito dallo  stesso  Ministero  con  apposito  decreto  da
adottarsi entro il 30 settembre 2013.