Art. 2 1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dalla presente ordinanza, e' prorogata per dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 4 settembre 2013 p. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato: Fadda Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 126