Art. 2 
 
  1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dalla
presente ordinanza, e' prorogata per  dodici  mesi  a  decorrere  dal
giorno della pubblicazione della presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 4 settembre 2013 
 
                   p. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato: Fadda 

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 12, foglio n. 126