Art. 2 
 
  1. Il Sottosegretario di Staio e' delegato ad intervenire presso le
Camere, in rappresentanza del Ministro, per  i  lavori  parlamentari,
salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 
  2. Il Sottosegretario di Stato  e'  delegato  ad  intervenire  alle
sedute del C.I.P.E., salvo che il Ministro non ritenga di intervenire
personalmente. 
  3. Il  Ministro  puo'  avocare  alla  propria  firma  singoli  atti
compresi nelle materie delegate. 
  4. Resta salva la  facolta'  di  delegare  di  volta  in  volta  al
Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del
Ministro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 31 luglio 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 292