Art. 2 1. Il Sottosegretario di Staio e' delegato ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 2. Il Sottosegretario di Stato e' delegato ad intervenire alle sedute del C.I.P.E., salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 3. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate. 4. Resta salva la facolta' di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 31 luglio 2013 Il Ministro: De Girolamo Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 8, foglio n. 292