(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                         Commercializzazione 
 
    La commercializzazione della «Nocciola del Piemonte» o  «Nocciola
Piemonte» deve avvenire secondo le seguenti modalita': 
      a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a  tutti
i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso
nella sola fase di prima  commercializzazione  intercorrente  tra  il
produttore agricolo e il primo acquirente  detentore  del  centro  di
lavorazione e/o confezionamento; 
      b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni
idonee ad uso alimentare, anche a seguito  della  sua  inclusione  in
cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'. 
    Il prodotto di cui alla lettera b) puo'  essere  commercializzato
solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita. 
    La Nocciola intera in guscio deve essere  confezionata  entro  il
31/12 successivo all'anno di raccolta.