Art. 7. Commercializzazione La commercializzazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve avvenire secondo le seguenti modalita': a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella sola fase di prima commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento; b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni idonee ad uso alimentare, anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'. Il prodotto di cui alla lettera b) puo' essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita. La Nocciola intera in guscio deve essere confezionata entro il 31/12 successivo all'anno di raccolta.