(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    Sulle confezioni devono essere indicate,  le  diciture  «Nocciola
del  Piemonte»  o  «Nocciola  Piemonte»,  seguita   da   «Indicazione
geografica protetta» o «IGP», e il nome, ragione sociale ed indirizzo
del  confezionatore.  L'indicazione  dell'annata  di  raccolta  delle
nocciole contenute e'  obbligatoria  per  il  prodotto  in  guscio  o
sgusciato. Inoltre: 
      a) il prodotto in guscio dalla produzione, in sacchi, sacconi o
prodotto sfuso, di cui all'art. 7, lettera a), etichettato con  tutte
le indicazioni previste dal presente disciplinare per l'immissione al
consumo con la I.G.P., al fine di garantire gli opportuni controlli e
la  rintracciabilita',  deve  essere   accompagnato   dal   documento
commerciale che riporti l'indicazione  geografica  protetta  e  dalla
documentazione prevista per l'eventuale frazionamento della partita; 
      b)  il  prodotto  sgusciato  e  semilavorato,  confezionato  in
sacchi, scatole  od  altri  contenitori  ad  uso  alimentare  di  cui
all'art. 7, lettera  b),  deve  riportare  in  etichetta  il  simbolo
comunitario dell' I.G.P.. 
    La valorizzazione dell'utilizzo della «Nocciola del  Piemonte»  o
«Nocciola  Piemonte»  IGP  nel  preparato  alimentare  deve  avvenire
citando in  qualunque  punto  dell'etichetta  la  dicitura  «prodotto
ottenuto  esclusivamente  da  "Nocciola  del  Piemonte"  o  "Nocciola
Piemonte" "IGP"». E' fatto divieto di usare, con la denominazione  di
cui all'art.  1,  qualsiasi  altra  denominazione  ed  aggettivazione
aggiuntiva,  fatta  salva  la  menzione  varietale   «Tonda   Gentile
Trilobata».