Art. 2 
 
  1. L'istanza, debitamente documentata, come  previsto  dai  decreti
citati nelle premesse e in regola con  le  vigenti  disposizioni  sul
bollo, deve essere redatta e sottoscritta dal  legale  rappresentante
dell'associazione richiedente, ai sensi dell'art. 38,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Il legale rappresentante, nel dichiarare che  l'associazione  e'
la maggiormente rappresentativa nella categoria, assume l'impegno  di
destinare la quota ricevuta esclusivamente agli  scopi  di  carattere
generale di cui all'art. 2, comma 2 del citato  decreto  ministeriale
15 ottobre 2009 e  di  costituire  un  adeguato  fondo  di  garanzia,
manlevando la SIAE da eventuali rivendicazioni di singoli. 
  3. All'istanza, indirizzata al Ministero per i beni e le  attivita'
culturali - Direzione  generale  per  le  biblioteche,  gli  Istituti
culturali  e  il  diritto  d'autore  -  Servizio  II,  devono  essere
allegati: 
    a)  copia  conforme  all'originale  dello  statuto  e   dell'atto
costitutivo dell'associazione; 
    b) elenco della composizione delle cariche sociali; 
    c) atto di manleva; 
    d) relazione analitica sulla utilizzazione delle eventuali  quote
del Fondo per il diritto di prestito  pubblico  gia'  ricevute  nell'
anno precedente, esclusivamente per le attivita'  previste  dall'art.
2, comma 7 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2009. 
  3. Tutte le  dichiarazioni  devono  essere  rese,  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del 2000,  dal  legale  rappresentante  dell'associazione,  sotto  la
propria responsabilita' a norma degli articoli 75  e  76  del  citato
decreto   presidenziale,   allegando   copia   del    documento    di
riconoscimento in corso di validita'. 
  4. Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai punti
a) e b) le associazioni di categoria che abbiano gia' presentato tale
documentazione negli anni precedenti,  qualora  non  ci  siano  state
modifiche.