Art. 2 1. L'istanza, debitamente documentata, come previsto dai decreti citati nelle premesse e in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Il legale rappresentante, nel dichiarare che l'associazione e' la maggiormente rappresentativa nella categoria, assume l'impegno di destinare la quota ricevuta esclusivamente agli scopi di carattere generale di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2009 e di costituire un adeguato fondo di garanzia, manlevando la SIAE da eventuali rivendicazioni di singoli. 3. All'istanza, indirizzata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d'autore - Servizio II, devono essere allegati: a) copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione; b) elenco della composizione delle cariche sociali; c) atto di manleva; d) relazione analitica sulla utilizzazione delle eventuali quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico gia' ricevute nell' anno precedente, esclusivamente per le attivita' previste dall'art. 2, comma 7 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2009. 3. Tutte le dichiarazioni devono essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal legale rappresentante dell'associazione, sotto la propria responsabilita' a norma degli articoli 75 e 76 del citato decreto presidenziale, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validita'. 4. Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai punti a) e b) le associazioni di categoria che abbiano gia' presentato tale documentazione negli anni precedenti, qualora non ci siano state modifiche.