Art. 14 
 
Responsabilita'  del  consiglio  d'amministrazione  e  del  direttore
                              generale 
 
  1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI
sono  impegnati,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze,   ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente regolamento, riferendone  tempestivamente  alla  Commissione
parlamentare. Per le Tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal
direttore competente. 
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione
dei comizi  elettorali,  emergessero  disequilibri  nei  programmi  a
contenuto  informativo  non  giustificati   da   oggettive   esigenze
informative, la direzione generale della RAI e' chiamata a richiedere
alla testata  interessata  misure  di  riequilibrio  a  favore  delle
coalizioni o dei soggetti politici danneggiati. 
  3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza
agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi  dell'articolo
1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 settembre 2013 
 
                                                  Il Presidente: Fico