Art. 14 Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e del direttore generale 1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente. 2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI e' chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati. 3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2013 Il Presidente: Fico