Art. 2 
 
Tipologia della programmazione regionale RAI  in  periodo  elettorale
nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  nella  Regione
                             Basilicata 
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la
programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto
le trasmissioni di  cui  al  presente  provvedimento,  e'  realizzata
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: 
  a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo'  effettuarsi  mediante  forme  di
contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il
confronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto a norma dell'articolo 3. Essa  si  realizza  con  le  Tribune
elettorali e politiche disposte dalla  Commissione,  con  i  messaggi
autogestiti e con le eventuali ulteriori  trasmissioni  televisive  e
radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3.
Le  trasmissioni  possono  prevedere  anche  la   partecipazione   di
giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; 
  b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma  3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita'
di cui all'articolo 7 della presente delibera; 
  c)  l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di   cui
all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalita'
previste dal  successivo  articolo  4,  mediante  i  telegiornali,  i
giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni  altro
programma di  contenuto  informativo  a  rilevante  caratterizzazione
giornalistica, correlati ai temi  dell'attualita'  e  della  cronaca,
purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche
testate   giornalistiche   registrate    ai    sensi    dell'articolo
32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(testo unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici),  come
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; 
  d) in tutte le altre trasmissioni  della  programmazione  regionale
della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di  candidati,
di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili
ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che  ricoprono  o
hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo  anno,  e  non  possono
essere  trattati  temi  di  evidente  rilevanza  elettorale  ne'  che
riguardino vicende o  fatti  personali  di  personaggi  politici.  E'
indispensabile  garantire,  laddove  il  format  della   trasmissione
preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di  una  tesi,  uno
spazio adeguato anche alla  rappresentazione  di  altre  sensibilita'
culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma  anche
del   contraddittorio,   della   completezza   e    dell'oggettivita'
dell'informazione stessa. Cio' e' ancor piu'  necessario  per  quelle
trasmissioni che, apparentemente di satira o di  varieta',  diventano
poi occasione per dibattere temi di attualita' politica, senza quelle
tutele previste per trasmissioni piu' propriamente giornalistiche.