Art. 2 1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 23 settembre 2013 Il Capo della direzione: Maresca