(Allegato-art. 2)
                      Art. 2 Zona di produzione 
 
  Gli allevamenti dei suini destinati  alla  produzione  del  "Salame
Brianza"  debbono  essere  situati  nel  territorio  delle   seguenti
regioni: 
  Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. 
  I suini nati, allevati e macellati nelle  suddette  regioni  devono
rispondere alle caratteristiche produttive gia stabilite dai  decreti
del Ministero dell'Industria del  Commercio  e  dell'Artigianato  del
18/12/1993 per i prosciutti di Parma e San Daniele. 
  L'alimentazione dei suini si articola in  sue  fasi:  Gli  alimenti
ammessi fino  a  80  chilogrammi  di  peso  vivo  sono  tutti  quelli
utilizzabili  nel  periodo  d'ingrasso,  in  idonea   concentrazione,
nonche' quelli  di  seguito  presentati  in  ordine  decrescente.  La
presenza di sostanza secca da cereali non dovra' essere inferiore  al
45% di quella totale; farina  di  estrazione  di  soia  (fino  ad  un
massimo del 20% della sostanza secca della razione);  silomais  (fino
al 10% della sostanza secca della razione); semola glutinata di  mais
e/o corn gluten feed (fino al 5% della sostanza secca della razione);
carrube denocciolate, distillers (fino al  3%  della  sostanza  secca
della razione); lipidi con punto di fusione superiore a 36°C (fino al
2% della sostanza secca  della  razione);  farina  di  pesce,  lisati
proteici (fino al 1% della sostanza secca della razione); latticello*
(fino a un massimo di 6 litri per capo al giorno). 
  Gli alimenti  ammessi  nella  fase  di  ingrasso  sono  di  seguito
riportati in ordine decrescente. La presenza  di  sostanza  secca  da
cereali nella fase d'ingrasso non dovra' essere inferiore al  55%  di
quella totale; Mais e pastone di granella e/o pannocchia (fino al 55%
della sostanza secca della razione); sorgo, orzo (fino al  40%  della
sostanza secca della razione); frumento, triticale, avena  e  cereali
minori (fino al 25% della sostanza secca della razione);  cruscami  e
altri prodotti della lavorazione del  frumento  (fino  al  20%  della
sostanza secca della razione); patata disidratata, polpe  di  bietola
surpressate ed insilate, farina di estrazione di soja  (fino  al  15%
della sostanza secca della razione); farina di girasole (fino  al  8%
della sostanza secca della razione); manioca, melasso(**), farina  di
estrazione di cocco, farina di estrazione di germe mais, pisello  e/o
altri semi di leguminose (fino  al  5%  della  sostanza  secca  della
razione); polpe secche esauste di bietola (fino al 4% della  sostanza
secca della razione); farina di sesamo (fino  al  3%  della  sostanza
secca della razione); expeller di lino, marco mele e  pere,  buccette
d'uva o di pomodori quali veicoli d'integratori,  farina  disidratata
di medica, lievito di birra  e/o  di  torula,  lipidi  con  punto  di
fusione superiore a 40 gradi centigradi (fino al  4%  della  sostanza
secca della razione); siero(*) di latte fino ad un apporto massimo di
15 l capo/giorno; latticello(*) fino ad un apporto massimo  di  250gr
capo/giorno di sostanza secca. 
  I sottoprodotti della caseificazione vengono forniti dai  caseifici
siti nella zona geografica delimitata. 
  - E' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al  2%
della sostanza secca della dieta. 
  -Sono ammesse tolleranze massime del 10%. 
  -(*) Siero e latticello insieme non  devono  superare  i  15  litri
capo/giorno. 
  -(**) Se associato a borlande il contenuto  totale  di  azoto  deve
essere inferiore al 2%. 
  -Patata disidratata e manioca insieme non devono  superare  il  15%
della sostanza secca della razione. 
  -Per "latticello" si intende il sottoprodotto della lavorazione del
burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate. 
  I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' o meno
10%, di eta' non inferiore ai nove mesi,  aventi  le  caratteristiche
proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE  n.
3220/84 concernente la  classificazione  commerciale  delle  carcasse
suine. Da tali suini si ottengono le spalle non mondate di  almeno  5
chilogrammi, aventi le caratteristiche necessarie per  la  produzione
del "Salame Brianza". 
  Il macellatore e responsabile della corrispondenza qualitativa e di
origine  dei  tagli.  II  certificato  del  macello,  che  accompagna
ciascuna partita di materia prima e ne attesta la  provenienza  e  la
tipologia,  deve  essere  conservato  dal  produttore.   I   relativi
controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorita' di controllo
indicata nel successivo art. 7. 
  L'elaborazione   del   "Salame   Brianza"   deve   avvenire   nella
tradizionale zona di produzione sita  nel  territorio  della  Brianza
delimitata a nord dai contrafforti del  Monte  Ghisallo,  a  sud  dal
corso del canale Villoresi, ad est dai solco profondo del fiume  Adda
ed ad ovest dalla Strada Statale Comasina,  con  la  relativa  fascia
esterna di 2 km.