(Allegato-art. 8)
                 Art. 8 Designazione e presentazione 
 
  La designazione della denominazione  di  origine  protetta  "Salame
Brianza"  deve  essere  fatta  in  caratteri  chiari  e   indelebili,
nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che  compare  in
etichetta   ed   essere   immediatamente   seguita   dalla   menzione
"Denominazione di Origine Protetta". 
 
  Entrambe le suddette menzioni sono intraducibili. 
  Puo' inoltre comparire la sigla DOP in altra  parte  dell'etichetta
nel medesimo campo visivo.  Per  il  prodotto  destinato  ai  mercati
internazionali puo'  essere  utilizzata  la  menzione  "Denominazione
Origine Protetta"  nella  lingua  del  paese  di  destinazione.  Tali
indicazioni sono abbinate  inscindibilmente  al  logo  identificativo
della denominazione che e' il seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Campanone della Brianza: Torre Campana 
  Verde pant. 348C 
  Rosso pant. 186C 
 
  Fascia tricolore 
  Rosso pant. 186C 
  Verde pant. 348C 
 
  Anello con scritta DOP 
  Rosso ombra ottenuto con sovrapposizione di retino verde 
 
  I tre segni distintivi sopra elencati sono 
  racchiusi in un cerchio di colore 
  Verde pant. 348C Bianco 
 
  E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista. 
  E' tuttavia  consentito  l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo  o  tali   da   trarre   in   inganno
l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole  dai  cui
allevamenti il prodotto deriva, purche'  la  materia  prima  provenga
interamente dai suddetti allevamenti. 
  Qualora il logo  sia  direttamente  stampato  sull'etichetta  delle
ditte  produttrici,  i   quantitativi   di   etichette,   controllati
dall'Organo   indicato   all'art.   7,   debbono   corrispondere   ai
quantitativi di materia prima avviata  alla  produzione  del  "Salame
Brianza". 
  Il "Salame  Brianza"  puo'  essere  commercializzato  sfuso  ovvero
confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in  tranci
o  affettato.  Le  operazioni  di  confezionamento,  affettamento   e
porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura  di
controllo indicata all'art. 7.