Art. 4 
 
 
                 Ulteriori disposizioni procedurali 
 
  1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  d'intesa  con  il  Ministero  della  salute  sono
stabilite le procedure necessarie all'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e 3.