Art. 2 
 
 
                   Penali in caso di inadempienza 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le penali
contrattuali a carico dei gestori dei gruppi inclusi nella  lista  di
cui all'articolo 1, comma 10, da applicare  nel  caso  di  mancata  o
ritardata attivazione su richiesta in caso di emergenza,  in  entita'
commisurata al valore dell'equivalente volume giornaliero di gas  non
risparmiato, per ogni giorno per il quale e' perdurata la  situazione
di emergenza del sistema  del  gas,  fatta  salva  l'applicazione  di
sanzioni  o  risarcimenti  derivanti  da  danni  a  terzi  che  siano
riconducibili al comportamento omissivo. 
  2. Le entrate derivanti  dalle  penali  di  cui  al  comma  1  sono
destinate  alla  copertura  dei  corrispettivi  di  cui  al  presente
decreto. 
  3. Nel  caso  di  parziale  attivazione  e'  applicata  una  penale
calcolata ai sensi del comma 1,  in  modo  proporzionale  ai  mancati
risparmi equivalenti di gas. 
  4. Cause di forza maggiore che siano  dimostrate  indipendenti  dal
comportamento del titolare o del gestore degli impianti  non  esimono
dal versamento delle penali di cui ai commi 1  e  3,  potendo  essere
considerate opponibili solo alle sanzioni o risarcimenti  di  cui  al
comma 1. 
  Il presente decreto, avente natura  provvedimentale,  e'  destinato
alle  imprese  che  gestiscono  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica alimentabili a combustibili diversi dal  gas  naturale.  Il
presente  decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   della
Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico. 
    Roma, 13 settembre 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato