Art. 2 Penali in caso di inadempienza 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le penali contrattuali a carico dei gestori dei gruppi inclusi nella lista di cui all'articolo 1, comma 10, da applicare nel caso di mancata o ritardata attivazione su richiesta in caso di emergenza, in entita' commisurata al valore dell'equivalente volume giornaliero di gas non risparmiato, per ogni giorno per il quale e' perdurata la situazione di emergenza del sistema del gas, fatta salva l'applicazione di sanzioni o risarcimenti derivanti da danni a terzi che siano riconducibili al comportamento omissivo. 2. Le entrate derivanti dalle penali di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei corrispettivi di cui al presente decreto. 3. Nel caso di parziale attivazione e' applicata una penale calcolata ai sensi del comma 1, in modo proporzionale ai mancati risparmi equivalenti di gas. 4. Cause di forza maggiore che siano dimostrate indipendenti dal comportamento del titolare o del gestore degli impianti non esimono dal versamento delle penali di cui ai commi 1 e 3, potendo essere considerate opponibili solo alle sanzioni o risarcimenti di cui al comma 1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese che gestiscono impianti di produzione di energia elettrica alimentabili a combustibili diversi dal gas naturale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 13 settembre 2013 Il Ministro: Zanonato