Art. 8 - Attivita' svolta a cura dell'ANCI 1. L'ANCI redigera' l'elenco numerato di tutte le richieste ad essa pervenute con indicato il giorno e l'ora di invio delle stesse come previsto al comma 2 del precedente art. 7. 2. L'ANCI trasmettera' al Ministero l'elenco delle richieste pervenute e comunichera' un indirizzo web dal quale sara' possibile per il Ministero il trasferimento "in locale" di tutta la documentazione pervenuta. I messaggi pervenuti, comprensivi degli allegati, saranno ordinati cronologicamente e saranno disponibili per il Ministero gia' nella fase di ricezione delle richieste.